Provvedimento Agenzia Entrate del 05.08.2011 (Prot. N. 2011/119563)

Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni
Provvedimento Agenzia Entrate del 05.08.2011 (Prot. N. 2011/119563)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 05/08/2011

[ vedi modifiche con provvedimento del 21.11.2011 ]

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:

1. Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione
1.1 Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo comunicano i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
1.2 L’adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

2. Modalità e termini di comunicazione dei dati
2.1 I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni di cui al punto 1.1 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
2.4 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 30 giugno di ogni anno relativamente ai contratti in essere nell’anno precedente.
2.5 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni effettuate ai sensi del punto 6 è fissato al 31 dicembre 2011.

3. Trattamento dei dati
3.1 I dati e le notizie, che pervengono all’anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
3.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.

4. Sicurezza dei dati
4.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.
4.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

5. Ricevute
5.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta é tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i termini previsti.
5.2 Nell’ipotesi di cui al precedente punto 4.1, lettera e), i soggetti obbligati devono trasmettere i dati corretti entro i trenta giorni successivi alla mancata accettazione.
5.3 L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
5.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

6.Comunicazione dati relativi ad anni precedenti
6.1 Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, già destinatarie del questionario ex art. 32 primo comma, n. 4 e n. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano ancora risposto e che intendano provvedere alla trasmissione tardiva dei dati, nonché le società che non siano state destinatarie di questionario, trasmettono i dati riguardanti i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010 secondo le specifiche tecniche e le modalità indicate nel presente provvedimento, entro il termine indicato al punto 2.5.

7. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva
7.1 La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica di cui al punto 4.3.
7.2 La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

8. Comunicazione negativa
8.1 I soggetti obbligati ad una delle comunicazioni previste dal punto 1.1, in assenza di dati da trasmettere per l’anno, effettuano una comunicazione negativa, predisposta secondo le modalità descritte nell’allegato al presente provvedimento e composta dai soli record di testa e di coda.

Motivazione
Considerato che ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso, il presente provvedimento stabilisce il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni da parte delle società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo.
In particolare le disposizioni del presente provvedimento sono finalizzate all’acquisizione delle informazioni necessarie per l’accertamento sintetico dei contribuenti alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
Inoltre la presente comunicazione rientra fra quelle escluse dall’obbligo di cui all’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, trattandosi di operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, anche al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni non inferiori ai 3000 Euro ed in considerazione del divieto fissato dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente. In particolare il provvedimento del 22 dicembre 2010, attuativo della predetta norma, ha stabilito che non devono essere inviate le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 fra le quali è da annoverarsi la presente.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
(omesse)
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 38 commi quarto, quinto, e seguenti, del D.P.R. n.600/73, così come novellato dall’art. 22 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2010;
Articolo 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122
Articolo 7, dodicesimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Provvedimento del 22 dicembre 2010

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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