Provvedimento Agenzia Entrate del 09.02.2024 (32991/2024)

Prot. n. 32991/2024

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi,
diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici
del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di
professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi
svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo
188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai
redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e
da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o
un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri
nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento, su conforme parere della Banca d’Italia,

DISPONE

1. Per il periodo di imposta 2023, la riduzione forfetaria del cambio da applicare,

ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 25-octies del decreto legge

23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136 e in base all’articolo 129-bis, comma 2, del decreto legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,



n. 77, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei

registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro

autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia,

prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera,

e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di

persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede

sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti

in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 33,27 per cento.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo

25-octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 129-bis, comma 2, del decreto legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis,

commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia

delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio

di ciascun anno.

In particolare, il comma 632, e successive modificazioni, dispone che la

riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dai commi 1 e 2

dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo

scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero

ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.

Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla

Banca d’Italia, sono pari per il 2022 a 1,0047 e per il 2023 a 0,9718. La media annuale

del cambio del franco svizzero in euro per il 2023 ha registrato una riduzione dello



0,0329 rispetto alla media annuale del 2022, che corrisponde a uno scostamento

percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -3,27 per cento. La riduzione

del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro,

concretizzando un aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco

svizzero, comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria.

Con il presente provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia

pervenuto con nota n. 238275 del 6 febbraio 2024, viene determinata nel 33,27 per

cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del

TUIR da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte

nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro

autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in

franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi

d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed

enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale,

nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di

Campione d’Italia.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,

n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,

lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei

diritti del contribuente.

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare

uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, articolo 1.

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell’articolo 4

della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell’imposizione sul reddito delle

società e che, tra l’altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in

vigore.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2006, n. 286.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), articolo 1, commi

631, 632 e 633.

Decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e

finanziaria).

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Legge

di bilancio 2020).

Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77.

***

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia



delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 febbraio 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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