Prot. n. 32991/2024
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi,
diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici
del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di
professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi
svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo
188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai
redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e
da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o
un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri
nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento, su conforme parere della Banca d’Italia,
DISPONE
1. Per il periodo di imposta 2023, la riduzione forfetaria del cambio da applicare,
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 25-octies del decreto legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136 e in base all’articolo 129-bis, comma 2, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro
autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia,
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera,
e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di
persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede
sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti
in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 33,27 per cento.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo
25-octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 129-bis, comma 2, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis,
commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio
di ciascun anno.
In particolare, il comma 632, e successive modificazioni, dispone che la
riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dai commi 1 e 2
dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo
scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero
ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla
Banca d’Italia, sono pari per il 2022 a 1,0047 e per il 2023 a 0,9718. La media annuale
del cambio del franco svizzero in euro per il 2023 ha registrato una riduzione dello
0,0329 rispetto alla media annuale del 2022, che corrisponde a uno scostamento
percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -3,27 per cento. La riduzione
del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro,
concretizzando un aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco
svizzero, comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria.
Con il presente provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia
pervenuto con nota n. 238275 del 6 febbraio 2024, viene determinata nel 33,27 per
cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del
TUIR da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte
nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro
autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in
franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi
d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed
enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale,
nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di
Campione d’Italia.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente.
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, articolo 1.
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell’articolo 4
della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell’imposizione sul reddito delle
società e che, tra l’altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in
vigore.
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), articolo 1, commi
631, 632 e 633.
Decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria).
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Legge
di bilancio 2020).
Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
***
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 9 febbraio 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi