Provvedimento Agenzia Entrate del 10.11.2022 (414366/2022)



Prot. n. 414366/2022

Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6,
della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in
favore delle fondazioni ITS Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo
articolo 4.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Il presente provvedimento definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta previsto

dall’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, (di seguito Legge) per le erogazioni

liberali in denaro, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), effettuate in favore

delle fondazioni ITS Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo articolo

4.


2. Modalità di fruizione del credito d’imposta

2.1 Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata

l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista

a fronte delle medesime erogazioni.

2.2 Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali

di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2

2.3 L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi

d’imposta successivi.

2.4 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

• il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

• con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le istruzioni

per la compilazione del modello F24.

3. Modalità di fruizione delle altre agevolazioni

3.1 Agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta, nel rispetto delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, la facoltà di riscattare, ai

fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza. Il medesimo decreto, all’articolo 2,

comma 5-bis, prevede la deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi versati alla forma

pensionistica di appartenenza, nonché la loro detraibilità nella misura del 19 per cento per

i soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.

3.2 Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei

redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi in

base a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir, nonché delle erogazioni

liberali in favore degli ITS Academy alle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1,

lett. i-octies), del Tuir.

3.3 La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali

in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con

versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art.

23 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Motivazioni

L’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha previsto un credito d’imposta

per le erogazioni liberali in denaro, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c),

effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.

3

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle somme erogate. La

misura è pari al 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS

Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio

nazionale.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite

versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo

23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’articolo 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha anche previsto, in favore di

coloro che seguono i percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, la facoltà di riscattare, ai

fini previdenziali, il relativo periodo di frequenza, unitamente al diritto a dedurre, ai fini Irpef, i

relativi contributi, nonché a detrarre le rette per la frequenza; inoltre, il medesimo articolo

riconosce la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate alle predette fondazioni e finalizzate

all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta

formativa.

Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 12 del citato articolo 4, definisce

le modalità di fruizione del credito d’imposta nonché delle altre agevolazioni previste dal

medesimo articolo 4.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo

62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a);

articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di

avvio delle agenzie fiscali).

4

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

Articoli 17 e 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

Articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917 (Tuir).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 novembre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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