Provvedimento Agenzia Entrate del 11.10.2019 (94055/2019)

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di «ASPPI CAF - S.R.L.»

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

DISPONE

? la revocadell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti di «ASPPI CAF - S.R.L», con sede legale in Via Appia Nuova 8 - c.a.p. 00183 Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06558001001, legalmente rappresentato da Silvana Fuggi (C.F. FGGSVN66S55Z114F);

? la revocadell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta il 2 ottobre 2001 con busta di tipo A, numero 91317540, tipo utente D10 - CAAF DIPENDENTI per la sede principale e le sedi periferiche autorizzate.

Motivazioni

ASPPI CAF - S.R.L. è stato autorizzato ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati con provvedimento del 12 luglio 2001 ed è stato iscritto al n. 60 dell'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti.

Nell'ambito dell'attività di controllo condotta da questa Direzione regionale sui Centri di assistenza fiscale aventi sede legale nella regione è emerso che ASPPI CAF S.R.L. non ha inviato la relazione tecnica annuale relativa agli anni 2017 e 2018 prevista dall'art. 7, comma 2-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Nella relazione tecnica relativa all'anno 2016 la società aveva rappresentato che: "stante le modifiche normative che, tra le altre cose, hanno introdotto l'obbligo di inoltrare la presente relazione attestante la sussistenza dei nuovi requisiti, anche per i Centri di Assistenza Fiscali già autorizzati, si comunica che, poiché l'ASPPI CAF S.R.L. non ha raggiunto i numeri minimi richiesti negli anni 2015 e 2016, per l'anno 2017 si è giunti alla decisione di non esercitare l'attività di assistenza fiscale. Diverse valutazioni e conseguenti decisioni potranno essere assunte in relazione a nuove disposizioni legislative". Con nota prot. 26180 del 19 marzo 2018, questa Direzione regionale ha invitato ASPPI CAF S.R.L. a inviare la relazione tecnica relativa all'anno 2017 nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro in merito.

Successivamente, con nota prot. 31035 del 27 marzo 2019, il CAF è stato invitato a presentare la relazione tecnica relativa all'anno 2018 entro il termine di dieci giorni.

Con PEC del 3 maggio 2019 ASPPI CAF S.R.L. ha comunicato che per l'anno 2018 "non ha elaborato dichiarazioni fiscali di nessun tipo, non avendo esercitato l'attività di CAAF per questo motivo non è stata inviata la relazione tecnica di cui all'art. 7 del D.M. 164 del 1999".

Peraltro, all'Agenzia non sono stati comunicati gli aggiornamenti relativi all'adeguamento e al rinnovo della polizza, previsti dall'art. 6, D.M. 164/1999 come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 175/2014.

Con nota prot. 48596 del 22 maggio 2019, questa Direzione regionale ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale sollecitando la partecipazione al procedimento amministrativo al fine di constatare l'interesse al mantenimento dell'autorizzazione e al connesso ripristino delle condizioni normative.

Non essendo pervenuto alcun riscontro, si dispone la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di «ASPPI CAF S.R.L.» e la cancellazione dall'Albo di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), D.M. 164/1999, considerato il mancato svolgimento dell'attività e l'assenza di riscontri dai quali si desume il venir meno dell'interesse concreto ed attuale al mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio della stessa.

Poiché l'art. 9, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che "Le società richiedenti possono utilizzare le parole CAF e Centri di assistenza fiscale soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1", ne discende che la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare nella denominazione i termini "CAF" o "Centro di Assistenza Fiscale" a partire dalla data del provvedimento di revoca: perciò la società, qualora intenda rimanere in attività, è tenuta a modificare la propria denominazione e il codice attività e a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cui all'art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la revoca dall'autorizzazione a prestare assistenza fiscale comporta anche la revoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" con effetto dal 31° giorno dalla notificazione. Infatti, "Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni".

Notifica e informativa

Il presente provvedimento:

  • è notificato alla società interessata tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/73;
  • è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
  • è inviato, a mezzo PEC, alla Divisione Servizi e alla Direzione Centrale Audit per le attività di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, davanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

A.G.A. competente: TAR LAZIO.

Ente contro il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, via G. Capranesi n. 54, 00155 Roma.

Unità organizzativa responsabile del procedimento al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Lazio - Settore Servizi - Ufficio Servizi Fiscali, via G. Capranesi n. 54, Roma - indirizzo PEC: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it .

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore regionale

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, recante "Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 - Attribuzione alle Direzioni regionali delle entrate della competenza all'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 32 - 40)

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005 - Procedura informatizzata degli Albi dei CAF - Modalità per l'invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei CAF Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti

Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 - Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175


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