Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
Individuazione degli immobili di pregio di proprietà dell'INPS
Ai sensi dell'art. 43-bis, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è individuato come immobile di pregio il bene indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento, per la sussistenza di almeno uno dei criteri di cui alla delibera allegata in stralciosub 1 al decreto 31 luglio 2002, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base a quanto disposto, in tema di dismissioni degli immobili degli Enti previdenziali, dal comma 13 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale attribuisce all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) la competenza ad individuare gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari, fermi restando i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e disciplinati dal decreto 31 luglio 2002.
L'INPS, con nota prot. n. 163609/2018 del 20 luglio 2018, ha richiesto di sottoporre a verifica per l'individuazione del pregio un elenco di immobili ubicati in Milano, ai sensi della normativa sopra richiamata, con riferimento alla data del 31dicembre 2017 (pubblicazioni OMI II semestre 2017).
Per l'immobile oggetto del presente provvedimento, compreso nel suddetto elenco, la competente struttura dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale Territorio di Milano ha individuato l'immobile di pregio, con delibera prot. n. 2254 del 27 gennaio 2020, in quanto ha accertato la presenza di almeno uno dei requisiti previsti dalla delibera allegata in stralcio sub 1 al decreto 31 luglio 2002. In particolare, l'immobile risulta ubicato nel centro storico, visto che ricade in una zona classificata nell'attuale Piano di Governo del Territorio come Nucleo di Antica Formazione, area che corrisponde alla zona territoriale omogenea di tipo A, secondo la definizione fornita dall'articolo 2 del DM 1444/1968. Inoltre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, l'Ufficio ha accertato, per l'immobile oggetto del presente provvedimento, l'insussistenza dello stato di degrado e, trattandosi di immobile ubicato nel centro storico urbano, la non necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 64, comma 3; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art.71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.
b) Disciplina di riferimento
- Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (art. 3, comma 13) convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
- Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 43-bis, comma 13) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (art. 33) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 [art. 8, comma 2, lettera c); art. 23-quater, comma 1], convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 38, comma 2), convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- Delibera assunta dall'Osservatorio sul patrimonio degli enti previdenziali di concerto con l'Agenzia del Territorio in data 17 aprile 2002, così come modificata il 24 luglio 2002, sui criteri per la definizione degli immobili di pregio;
- Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 gennaio 2004, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66 (art. 2).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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