Provvedimento Agenzia Entrate del 12.01.2023 (9652/2023)

Prot. n. 9652/2023



Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle
liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo
sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

1. Il periodo sperimentale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 è esteso anche alle operazioni effettuate nel

2023.

2. A partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche

relativi all’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al

periodo d’imposta 2022, la platea dei soggetti IVA destinatari dei documenti

precompilati nel periodo sperimentale include, oltre ai soggetti indicati al punto

3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021:

a) i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sensi

dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA;

b) i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il

fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

c) i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA

ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono

le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto

2

IVA, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura,

di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413 o le aziende di

enoturismo, di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27

dicembre 2017, n. 205, o le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1,

commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza della

dichiarazione IVA annuale e il servizio di pagamento delle somme risultanti

dalla dichiarazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi

IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche

nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità

di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021.

4. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, la bozza della

comunicazione delle liquidazioni periodiche e il servizio di pagamento delle

somme risultanti dalla comunicazione inviata sono messi a disposizione di tutti

i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA

precompilati, anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o

integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio

2021.



Motivazioni

L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato,

da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede

che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale,

nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni

acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni

transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia

delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in

Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le

bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle

comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

3

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8

luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei

documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le

modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Con il presente provvedimento viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione

e viene ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati

dall’Agenzia.

A partire dalle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2022, le bozze dei

documenti IVA (ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche),

sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del citato

provvedimento dell’8 luglio 2021, anche ai soggetti che effettuano la liquidazione

trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA, nonché ai

soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa

in detrazione (ad esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole

connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o

liquidazione coatta amministrativa.

Al fine di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze

dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati

presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano

effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire

dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia provvede all’elaborazione

della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una

funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata

tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di

riferimento.

Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle

liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute,

saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle

bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la

convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.

4

Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche

per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la

convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri

convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto

rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA disciplinate con il provvedimento dell’8

luglio 2021.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122;

Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;

Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2021, n. 183994.

5

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 gennaio 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS