Provvedimento Agenzia Entrate del 12.03.2019 (58168/2019)

Approvazione del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento

Dispone:

1 Comunicazione dei sostituti di imposta

1.1 I sostituti d'imposta trasmettono il modello di cui al punto 4.1 per indicare la sede telematica dove ricevere dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4) presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione.

1.2 Il modello di cui al punto 4.1 deve essere utilizzato anche per comunicare la variazione dei dati già forniti.

1.3 I sostituti d'imposta appartenenti a un gruppo societario, come indicato nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo.

1.4 I sostituti d'imposta effettuano la trasmissione telematica del modello di comunicazione di cui al punto 4.1 anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2 Comunicazione dell'intermediario delegato

2.1 L'intermediario delegato, utilizzando l'apposita scheda contenuta nel modello di cui al successivo punto 4.1, dopo aver informato il sostituto d'imposta sulla necessità di effettuare una variazione, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto di delega.

3 Casi particolari

3.1 Le modalità indicate nei precedenti punti si applicano nei confronti dell'INPS limitatamente alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente.

3.2 Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio ne dà comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Tale comunicazione è effettuata con le modalità e le specifiche tecniche di cui al punto 4.1, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili. Resta fermo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, con riferimento ai risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dai contribuenti.

4 Approvazione, reperibilità ed autorizzazione alla stampa

4.1 Sono approvati:

a) il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica;

b) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai contribuenti per i quali il sostituto non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

4.2 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche sono pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne viene data relativa comunicazione.

4.3 Il modello di cui al punto 4.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato A al presente provvedimento.

4.4 Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A al presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.5 Il modello di cui al punto 4.1 deve essere utilizzato a partire dal mese di marzo 2019. La scheda per comunicare la cessazione del rapporto di delega, contenuta nel modello, deve essere utilizzata dal 15 settembre al 15 gennaio dell'anno successivo.

4.6 Il presente provvedimento sostituisce i provvedimenti n. 23840/2013 del 22 febbraio 2013, n. 40056/2016 del 16 marzo 2016, n. 42519/2016 del 21 marzo 2016 e n. 76124/2017 del 14 aprile 2017.

Motivazioni:

L'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, prevede modalità telematiche di gestione dei flussi informativi dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 ai sostituti d'imposta attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta dell'indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri dipendenti.

Sulla base delle predette disposizioni, i Caf, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza direttamente, comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (modello 730-4) all'Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d'imposta o a loro incaricati. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo

16, comma 4-bis, del citato decreto n. 164 del 1999, l'Agenzia delle entrate, nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l'assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d'imposta.

Ciò premesso, il presente provvedimento approva il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati e sostituisce i provvedimenti n. 23840/2013 del 22 febbraio 2013, n. 40056/2016 del 16 marzo 2016, n. 42519/2016 del 21 marzo 2016 e n. 76124/2017 del 14 aprile 2017.

In particolare, con il presente provvedimento sono individuati i termini e le modalità per la scelta da parte dei sostituti d'imposta dell'indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730.

Inoltre, sono individuate le modalità di richiesta di re-inoltro dei dati già resi disponibili dall'Agenzia in caso di variazione del soggetto delegato a riceverli e, nel caso di inerzia del sostituto, individua le modalità per consentire al soggetto delegato di poter comunicare l'avvenuta cessazione del rapporto di delega.

Con il presente provvedimento sono altresì approvate le modalità e le specifiche tecniche mediante le quali il sostituto d'imposta rende noto di non essere tenuto all'effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, articoli 3-bis, comma 10, e art. 7quinquies, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articoli da 1 a 9, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello di cui al punto 4.1 del presente provvedimento deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza : cm 29,7.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dello schema nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simile annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro pantone 311 U.

E' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

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