Prot. n. 212883/2023
Modifiche al sistema di codificazione da adottare per la compilazione del quadro C
della richiesta di registrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Istituzione del codice negozio “5000 -
Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Modifiche all’allegato 5 al decreto del Ministero delle finanze 15 dicembre 1977
1.1 La sezione V della parte prima è così sostituita:
“Sezione V
Descrizione della categoria Codice
Atti costitutivi di garanzie reali (*) 5
(*) Esistono codici specifici, consultare la tabella della parte quarta
Nota:
Si intende per:
dante causa: il debitore o il terzo datore;
avente causa: il creditore.”
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1.2 Dopo la sezione IV della parte quarta è aggiunta la seguente sezione:
“Sezione V – Pegno mobiliare non possessorio”
Codice
specifico
Denominazione
del negozio
Dante Causa Avente Causa
5-bis 5000 Costituzione,
modificazione o
estinzione di
pegno mobiliare
non possessorio
il debitore o il
terzo datore
il creditore
Motivazioni
L’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha introdotto nell’ordinamento
giuridico nazionale l’istituto del pegno mobiliare non possessorio.
La necessità di individuare puntualmente tale istituto ai fini dell’imposta di
registro rende necessaria l’istituzione di un codice negozio dedicato, da indicare nella
richiesta di registrazione (modello 69) prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Pertanto, con il presente provvedimento viene istituito il codice negozio “5000”
per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno
mobiliare non possessorio, nell’ambito del sistema di codificazione previsto
dall’allegato 5 al decreto del Ministero delle finanze 15 dicembre 1977.
Il suddetto codice negozio viene individuato in deroga ai criteri generali di
formazione progressiva del codice, stabiliti dall’allegato 5 al citato decreto del Ministero
delle finanze 15 dicembre 1977. Lo stesso prevede, infatti, che “In deroga ai suddetti
criteri generali di formazione progressiva del codice, alcuni negozi sono individuati
ognuno con un codice specifico, formato anch'esso da quattro caratteri”.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma
3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente le
disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
Decreto del Ministero delle finanze 15 dicembre 1977, concernente l'approvazione dei
modelli da allegarsi alla dichiarazione di successione e alle dichiarazioni INVIM
decennali, dei modelli per le richieste di registrazione degli atti e del sistema di
codificazione degli atti pubblici e privati ai fini della rilevazione dei dati da parte
dell'anagrafe tributaria.
Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007, recante
“Modificazione ed integrazione del sistema di codificazione, da adottare per la
compilazione del quadro C della richiesta di registrazione, prevista dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni”.
Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in
liquidazione”.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
Giustizia, 25 maggio 2021, n. 114, recante “Regolamento concernente il registro dei
pegni mobiliari non possessori”.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, di concerto
con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia,
recante “Registro dei pegni mobiliari non possessori - Approvazione delle specifiche
tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché' per la relativa
trasmissione al conservatore. Modalità per la registrazione dei titoli, secondo le
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procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 giugno 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi