Provvedimento Agenzia Entrate del 17.10.2023 (373040/2023)

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Prot. n. 373040/2023




Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre

2018 e successive modificazioni

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018

concernente “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di

Fatturazione elettronica”, e successive modificazioni.

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. “Modalità di presentazione”

1.1 Il punto 4.5.2 è sostituito dal seguente:

L’attivazione delle deleghe comunicate con le modalità di cui al punto precedente

è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati al punto 6.1

e contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante

nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o per i

soggetti che operano in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6

luglio 2011, n. 98) ovvero in regime forfetario (articolo 1, commi dal 54 a 89, della

legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni), contenuti nella

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dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare

antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

1.2 Il punto 4.5.5 è sostituito dal seguente:

L’attivazione delle deleghe comunicate con le modalità di cui al punto precedente

è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati al punto 6.1

e contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell’anno solare

antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o, per i soggetti che

operano in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.

98) ovvero in regime forfetario (articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del

23 dicembre 2014 e successive modificazioni), contenuti nella dichiarazione dei

redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a

quello di conferimento/revoca della delega.

1.4 Il punto 4.7 è sostituito dal seguente:

Nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione

IVA o un modello Redditi nell’anno solare antecedente a quello di

conferimento/revoca della delega, l’invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato

con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.”.

2. “Dati essenziali per l’attivazione delle deleghe”

2.1 Al punto 6.1, l’ultimo punto elenco è sostituito dai seguenti:

? “i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento

della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da

ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di

conferimento della delega:

- l’importo corrispondente al volume d’affari;

- gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.

? per i soggetti che operano in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del

D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero in regime forfetario (articolo 1, commi dal 54

a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni), i

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seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento

della delega all’intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi

presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello

di conferimento/revoca della delega:

- l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al

reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;

- l’importo corrispondente al reddito complessivo.”.

2.2 Il punto 6.3 è sostituito dal seguente:

“Per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata né una dichiarazione IVA

né una dichiarazione dei redditi nell’anno solare antecedente a quello di

conferimento/revoca della delega, l’invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato

con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.”.

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MOTIVAZIONI

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1°

gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti

residenti e stabiliti in Italia. L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le

cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, e

successive modificazioni, sono state disciplinate le modalità per consentire il

conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di

Fatturazione elettronica.

Con il presente provvedimento, in considerazione dell’estensione dell’obbligo della

fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto

legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della

dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei

redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente. Sono di conseguenza

aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati

essenziali per l’attivazione delle deleghe.

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Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

? Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

? Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del

contribuente;

? Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;

? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante

disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi;

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 24 novembre

2022, che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture

elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti

residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,

utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati

delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per

l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019

e successive modificazioni, che individua le regole tecniche per la memorizzazione

elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della

lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n.

232;

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? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016

e successive modificazioni, che individua le informazioni da trasmettere, le regole

tecniche, gli strumenti tecnologici e i termini per la memorizzazione elettronica e la

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui

all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127;

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre

2018 (e successive modificazioni), recante le modalità di conferimento/revoca delle

deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica;

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 del 8 luglio 2021

relativo alle modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle

bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione

annuale dell’IVA;

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023

relativo all’ estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e

modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8

luglio 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 ottobre 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini
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