Prot. n. 94679/2023
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di
imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
1.1 La percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.
1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto,
pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato
provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.
1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del
punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022,
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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Motivazioni
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la
concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo
3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari
delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n.
268.
Il comma 131 del citato articolo 1 ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
In proposito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del
20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del
credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in
assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa
previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta
risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in
base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con
riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente
provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da
ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
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Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 20 marzo 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi