Provvedimento Agenzia Entrate del 20.12.2019 (1431829/2019)

Modalità di riversamento all'Erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2019

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed agli agenti della riscossione, a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 20, 23, 24 e 27 dicembre 2019 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma - Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata "Agenzia delle entrate - fondi della riscossione", entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2019. È data facoltà ai predetti intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2019.

2. Le somme relative ai modelli di pagamento conferiti tramite i sistemi telematici dell'Agenzia entro il giorno 27 dicembre 2019 sono riversate nei termini ordinari e, comunque, entro i termini di cui al punto 1.

3. Le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli Agenti della riscossione trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al Manuale SIA - RI - VEUN 001 in vigore alla data, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nella giornata del 23 dicembre 2019 entro il 2 gennaio 2020, nella giornata del 24 dicembre 2019 entro il 3 gennaio 2020 e nella giornata del 27 dicembre 2019 entro il 7 gennaio 2020.

4. Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 23, 24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2019.

5. Nei giorni 20, 23, 24 e 27 dicembre 2019 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.

6. Le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 24 e 27 dicembre 2019 agli Istituti di Pagamento diversi dalle banche, convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, sono riversate in Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma - Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata "Agenzia delle entrate - fondi della riscossione", entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2019. È data facoltà a tali Istituti di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2019.

7. La Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma - Succursale è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate il 31 dicembre 2019 ai sensi dei punti 1, 2, 4 e 6 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.

8. Sono escluse dalle disposizioni di cui al punto 7 del presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2019 sulla contabilità speciale n. 1777 e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello "F24 enti pubblici" (F24 EP).

Motivazioni

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega alle banche convenzionate, agli uffici postali, agli agenti della riscossione e, dal 2014, agli istituti di pagamento diversi dalle banche, convenzionati con l'Agenzia. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'articolo 6, comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono i tempi e le modalità per il riversamento all'Erario, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca d'Italia.

Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 31 dicembre 2019 sono escluse dalle disposizioni di cui al punto 7 del presente provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito della medesima Agenzia (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito della medesima Agenzia (articolo 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento

- Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter); - Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni; - Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019.

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