Modifiche al provvedimento del 9 marzo 2011, contenente disposizioni riguardanti il Centro operativo di Venezia
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Al provvedimento del 9 marzo 2011, contenente disposizioni riguardanti il Centro operativo di Venezia, sono apportate le seguenti modifiche:
- al punto 1.2, dopo le parole "Il Centro emette gli atti di recupero previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,", sono aggiunte le seguenti: "nonché gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,";
- al punto 1.4 le parole "Gli atti di recupero di cui al punto 1.2" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al punto 1.2";
- al punto 2.1, lettera c), secondo capoverso, le parole "notifica dell'atto di recupero dei crediti Iva" sono sostituite dalle seguenti: "notifica degli atti di cui al punto 1.2".
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2011 ha attribuito al Centro operativo di Venezia la competenza in materia di controllo e recupero dei crediti Iva utilizzati in compensazione in difformità alle disposizioni introdotte dall'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° aprile 2011.
Per l'espletamento di tale attività, il provvedimento ha previsto che il Centro operativo emetta gli atti di recupero previsti dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004. Tra le disposizioni introdotte dal richiamato art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 vi è, anche, l'obbligo di avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per l'effettuazione delle compensazioni di crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro annui (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, inserito dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 6, del decreto-legge n. 78 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 19, del decretolegge n. 16 del 2012).
Per consentire la contestazione delle violazioni relative a tale specifica disposizione, con il presente provvedimento viene esplicitata la possibilità, per il Centro operativo di Venezia, di emettere gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Statuto dell'Agenzia delle entrate.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.
Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000 - Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 - Modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2011 - Disposizioni concernenti il Centro operativo di Venezia.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.