Prot. n. 151739/2024
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride
carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo
umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui
all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
1.1 Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la
percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al punto 5.2 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021,
è pari al 6,4500 per cento.
1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito
risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021, in assenza di
rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità
di euro.
1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del
punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021,
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
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ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese
agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
Motivazioni
L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, allo
scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito
d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31
dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione,
raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento
qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Il comma 1088 del citato articolo 1 ha previsto che, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 1088 (5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2023).
In proposito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del
16 giugno 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del
credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente
presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle
spese sostenute nell’anno precedente. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa
previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta
risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle
comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2024 al 28 febbraio 2024, con riferimento
alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 23.255.702 euro,
a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito
d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,4500 per cento (1.500.000 /
23.255.702) dell’importo del credito richiesto.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 28334 del 28 gennaio 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 22 marzo 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi