Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone:
1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni - costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche - i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2015, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall'applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d'imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore in allegato n. 1.
1.2 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente l'attività di cui al codice attività "90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie", la compilazione del modello VK28U è prevista solo per l'acquisizione di dati.
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 2 al presente Provvedimento.
2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente Provvedimento.
2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 2 al presente Provvedimento.
3. Modalità per la trasmissione dei dati 3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi (UNICO).
3.2 La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento.
3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2- bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità, coerenza e normalità economica, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente Provvedimento.
4.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
4.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.
Il presente Provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, 23 dicembre 2013 e 29 dicembre 2014, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.
Gli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2014 tengono conto anche di quanto previsto dalle note tecniche e metodologiche approvate in allegato ai decreti ministeriali 21 e 28 marzo 2013, 24 marzo 2014, 30 marzo e 15 maggio 2015.
È altresì prevista, per i contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente l'attività di cui al codice attività "90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie", la compilazione del modello VK28U per la sola acquisizione di dati.
Inoltre, il Provvedimento stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
I modelli che sono approvati con il presente Provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2015.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1;art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
Decreti del Ministro delle Finanze 18 febbraio1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 2001: Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;
Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, 23 dicembre 2013 e 29 dicembre 2014: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;
Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2013, 28 marzo 2013, 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 maggio 2015. Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore.
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.