Provvedimento Agenzia Entrate del 23.03.2023 (2023/116285)

Prot. n. 2023/116285

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto
di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno

2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, commi da 2 a

5, 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in

relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed

effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia

elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di

potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto

a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed

effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione

alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre

2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas

naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del

medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli

usi termoelettrici;

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e

attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa

sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

1.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere

ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre

2022, n. 197, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal

citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali

disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione

finanziaria.

2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

2.1. Per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all’Agenzia delle

entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.

2.2. Per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in

relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre

del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è

comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.

3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

3.1. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

a) 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1;

b) 30 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 2.2.

3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti

di cui al punto 1.1 da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione

del modello F24.

4. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei

crediti d’imposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, secondo le disposizioni

di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata

all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2.

5. Approvazione del nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti e delle

relative istruzioni e specifiche tecniche

5.1. Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta

di cui al punto 1.1 del presente provvedimento, sono approvate le nuove versioni del

“Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di

compilazione e delle relative specifiche tecniche, allegati al presente provvedimento.

Motivazioni

L’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosce alle

imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle

spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si

tratta, in particolare dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle

spese sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale,

pari al 45% delle spese sostenute;

e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della

pesca, pari al 20% delle spese sostenute.

I sopracitati crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24,

entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a

soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

? il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti

qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e

compagnie di assicurazione);

? in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di

conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti

che danno diritto al credito medesimo;

? il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe

stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo

stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

? si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle

cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette

comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli

preventivi;

? le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi

in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno

2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti

d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e

carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6

ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 e prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, le citate

disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei

medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il

presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno

2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), evidenziando,

però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte

dei cessionari.

Inoltre, il presente provvedimento recepisce la nuova scadenza prevista dall’articolo 15,

comma 1-quinquies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l’utilizzo in

compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l'acquisto di carburanti per

l'esercizio dell'attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’articolo 7 del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti

d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), con il presente provvedimento sono approvate le

nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle

istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate

con il richiamato provvedimento del 26 gennaio 2023.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) 2016/679;

Articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 1, commi da 2 a 8 e da 45 a 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Articolo 15, comma 1-quinquies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 3 aprile 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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