Provvedimento Agenzia Entrate del 23.06.2023 (231943/2023)

Prot. n. 231943/2023

Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per
effetto dell’articolo 18, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, degli strumenti
utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei
dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

1. Modalità di fruizione del credito d’imposta

1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 8, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, spettante in

relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, per

effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti

utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.2. Il credito di cui al punto 1.1, pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un

massimo di 50 euro per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima

liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è

stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali

effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato

pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

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1.3. All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’articolo 1, comma 72, della

legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.4. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in

corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino

a quando se ne conclude l’utilizzo.

1.5. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive

modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello

F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a

disposizione dall’Agenzia delle entrate.

1.6. Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto

del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione,

il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18

novembre 2022, n. 176 risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo

scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta

consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate.

1.7. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24

per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le relative

istruzioni di compilazione.

2. Modalità di pagamento del corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento degli

strumenti

2.1. Ai fini di cui al punto 1.2, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con

modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

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3. Monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta e rispetto del limite di spesa

3.1. Per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica

mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in

compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le

fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere

prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall’articolo 8, comma 1, del

decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

3.2. Il rispetto del predetto limite di spesa è comunque assicurato dal blocco preventivo

delle compensazioni, mediante scarto del relativo modello F24 presentato in via

telematica, nei casi di cui al punto 1.6 del presente Provvedimento.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che le persone

fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente

attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori

dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono

telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5

agosto 2015, n. 127, possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di

una lotteria nazionale. La disposizione prevede, inoltre, che l'esercente trasmetta all'Agenzia

delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3

e 4 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto

modificando il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una

nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. La medesima disposizione ha,

altresì, modificato il comma 544 dello stesso articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo

che “Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie

degli scontrini, sia istantanee sia differite”.

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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio

2023, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori

Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea

e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per

l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei

corrispettivi giornalieri.

Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis,

del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la

trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge

18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un

contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni

misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo

utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione

periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa

all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo

corrispettivo.

L’articolo 8 del decreto-legge n. 176 del 2022, prevede, altresì, che, con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative dell’agevolazione

in argomento, comprese le modalità per fruire del credito d'imposta, il regime dei controlli,

nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione stessa e per il

rispetto del limite di spesa previsto.

Tanto premesso, con il presente provvedimento, al punto 1 sono definite le modalità di

fruizione in compensazione del credito di imposta, indicando, in particolare, l’obbligatorietà

dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il conferimento delle deleghe

F24, nonché i casi nei quali, in relazione al plafond residuo del limite di spesa autorizzato, il

credito non può essere fruito ed il relativo modello F24 scartato.

Il successivo punto 2, ai fini del rispetto della previsione di cui all’articolo 8 del decreto-

legge n. 176 del 2022, in tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per

l’adeguamento dei misuratori fiscali richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e

5



postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito

diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate,

ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito

in conto corrente).

Infine, acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento

della ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 106535 del 5 maggio 2023), il punto 3 del

presente provvedimento individua le modalità per il monitoraggio della spesa derivante

dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e gli strumenti che, sul piano tecnico-

operativo, assicurano il rispetto del limite di spesa complessivamente autorizzato, consistenti

nel blocco preventivo delle compensazioni e del conseguente scarto dei modelli F24

eventualmente eccedenti tale limite.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,

comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in

tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei

corrispettivi giornalieri, da parte dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo

22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

Articolo 1, commi 540 e 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati

dall’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con

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modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativi alla partecipazione di una lotteria

nazionale associata all’emissione di scontrini;

Articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla

legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante la disciplina del contributo, riconosciuto come credito

d’imposta, spettante ai soggetti tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica

all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, di cui all’articolo 2, comma 1, del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per tali

operazioni alla tecnologia necessaria per la partecipazione alla lotteria degli scontrini;

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di

versamenti unitari dei tributi e contributi, con eventuale compensazione di crediti d’imposta;

Articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente i limiti annuali applicabili ai

crediti d’imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

Articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di incremento del limite annuo

dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

Articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni circa i limiti

annuali applicabili ai crediti d’imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei

redditi, utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

Articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, concernente le

modalità di presentazione del modello F24 contenente compensazioni di crediti d’imposta;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, di

individuazione di alcune modalità di pagamento ritenute tracciabili;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, in tema

di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 23 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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