Prot. n. 2023/410221
Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, di cui all’articolo 25, comma
1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili
1.1. La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle
opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della
“Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei
crediti stessi.
1.2. Tramite il medesimo servizio di cui al punto 1.1 possono essere consultati i dati delle
comunicazioni accolte.
2. Contenuto della comunicazione
2.1. Per i crediti d’imposta di cui all’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. crediti tracciabili), sono indicati:
a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o
sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.
2.2. La comunicazione è accolta se le rate dei crediti di cui al punto 2.1 risultano ancora nella
disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
2.3. Per i crediti diversi da quelli di cui al punto 2.1 (c.d. crediti non tracciabili) sono indicati
gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di
prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il
cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la
relativa rata annuale.
2.4. Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a
conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
2.5. Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono
non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni
stesse.
3. Trattamento dei dati
3.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.
b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo
25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, il quale prevede che, se i crediti
derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal
decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è
tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate. Il richiamato articolo 25,
comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la suddetta comunicazione sia
effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate.
3.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati
anagrafici oggetto del trattamento sono rappresentati dai codici fiscali del cedente e del
cessionario dei crediti.
3.3. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta acquisizione della comunicazione
e l’aggiornamento dei dati relativi ai crediti d’imposta disponibili.
3.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)
del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali
di accertamento e riscossione.
3.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è
stato stabilito che la comunicazione venga inviata tramite un apposito servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della
“Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei
crediti.
3.6. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
e in particolare nella pagina di accesso alla “Piattaforma cessione crediti”.
3.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente
provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, se i crediti
derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini
di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale
circostanza all’Agenzia delle entrate.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
Il richiamato articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la
comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per l’effettuazione della
comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Regolamento (UE) 2016/679;
Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 23 novembre 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi