Prot. n. 398976/2022
Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della
Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modificazioni al modello di autodichiarazione
1.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022,
concernente, tra l'altro, l'approvazione del modello di "Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia
nell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito "modello di
Dichiarazione"), sono apportate le modifiche contenute nel modello, nelle
relative istruzioni e nelle specifiche tecniche facenti parte integrante del presente
provvedimento.
1.2 Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli
aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita
la nuova casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non
compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti
COVID fruiti. La casella "ES" può essere barrata unicamente dai soggetti che
dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli
elencati nel quadro A;
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- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione
3.12 del Temporary Framework;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi
consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro
temporaneo.
Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i
corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano
beneficiato di detti aiuti.
1.3 Il modello di Dichiarazione, nella versione aggiornata, è reso disponibile sul sito
internet dell'Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal
27 ottobre 2022. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione
aggiornata del modello, fermo restando che la modalità di compilazione
semplificata di cui al punto 1.2 è facoltativa. Pertanto, il dichiarante, pur in
presenza delle predette condizioni, può compilare l'autodichiarazione secondo le
modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A). Se il dichiarante ha già
inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima
dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla.
Motivazioni
Con il provvedimento del 27 aprile 2022 sono state definite le modalità, i termini
di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e
della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con
la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché le modalità di
riversamento volontario degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali
previsti ai sensi dell'articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l'Agenzia
delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli
operatori economici.
Con il citato provvedimento è stato, altresì, approvato il modello di
"Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni
3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia
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nell'emergenza epidemiologica da Covid-19", con le relative istruzioni e specifiche
tecniche.
Con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 è stato previsto che
l'autodichiarazione debba essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.
Per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di
Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è
stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle
Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle
indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'autorizzazione del
regime "ombrello" (di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41).
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da
rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework,
è stata inserita la nuova casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti
di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti
COVID fruiti.
La casella "ES" può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di
rispettare tutte le seguenti condizioni:
? dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli
elencati nel quadro A;
? per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione
3.12 del Temporary Framework;
? l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi
consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro
temporaneo.
Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i
corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano
beneficiato di detti aiuti. A tal riguardo, infatti, anche sulla base delle interlocuzioni
tenute con la Commissione europea nell'ambito della notifica del regime "ombrello"
(di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) e
delle richieste da questa formulate, è necessario che il modello semplificato di
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autodichiarazione preveda in ogni caso la compilazione dei campi del quadro A
corrispondenti alle agevolazioni in materia di imposta municipale propria.
La descritta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il
dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare
l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A).
Se il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato
prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla.
Resta fermo che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i
campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare tramite
l'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla
compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.
In caso di compilazione della casella "ES" permane, invece, l'obbligo di compilare il
prospetto "Aiuti di Stato" presente nel modello REDDITI 2022.
Ciò premesso, con il presente provvedimento sono disposte le modifiche al
modello di Dichiarazione, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate del 27 aprile 2022, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche.
Le versioni aggiornate del modello di Dichiarazione, delle relative istruzioni e
specifiche tecniche sono parti integranti del presente provvedimento.
La presentazione dell'autodichiarazione mediante l'utilizzo della versione
aggiornata del modello, con la relativa modalità di compilazione semplificata, è
consentita a partire dal 27 ottobre 2022.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo
71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma
1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le
modalità di avvio delle agenzie fiscali).
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Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi come modificato dal decreto
legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 25 ottobre 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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C.f. e p.iva 01316560331
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi