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Provvedimento Agenzia Entrate del 26 marzo 2001

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei ventinove studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001
Provvedimento Agenzia Entrate del 26 marzo 2001
GU 73 del 28 /03/2001

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei ventinove studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.
2. I contribuenti che svolgono più attività, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole attività diano luogo a ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.

Motivazioni:

Il presente atto, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei ventinove nuovi studi di settore recentemente approvati, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Allegato 1
Tabella dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai ventinove studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000 approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001

29 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2000 LIMITI DEI RICAVI O DEI COMPENSI
(in milioni di lire)
SD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo, tende da sole 21
SD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti 24
SD24A - Commercio al dettaglio pellicce e pelli per pellicceria 19
SD24B - Confezione di articoli in pelliccia 16
SD27U - Fabbricazione art. da viaggio, borse, art. correggiaio selleria 22
SD32U - Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 29
SD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria 22
SG56U - Laboratori di analisi cliniche 14
SG72A - Trasporto con taxi 19
SG72B - Altri trasporti di passeggeri 14
SG74U - Studi e laboratori fotografici 12
SK01U - Attività degli studi notarili 50
SK02U - Studi di ingegneria 22
SK03U - Attività tecniche svolte da geometri 9
SK04U - Attività degli studi legali 9
SK05U - Commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro 15
SK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori 10
SK16U - Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi 7
SK17U - Attività tecniche svolte da periti industriali 10
SK18U - Studi di architettura 10
SK20U - Attività professionale svolta da psicologi 8
SK21U - Servizi degli studi odontoiatrici 31
SM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante 50
SM19U - Commercio all'ingrosso di tessuti ed abbigliamento 50
SM21D - Commercio all'ingrosso di carni 50
SM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e uova 50
SM21F - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari 50
SM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi 26
SM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura 43

Allegato 2
Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai ventinove studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000 approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 29 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2000, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001.
L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Analogamente a quanto predisposto per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite è stato comunque fissato a 50 milioni di lire.

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