Prot.n. 163586/2024
Modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del
credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli
1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano:
a) al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, riconosciuto alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo,
in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5;
b) al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator,
di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021.
1.2 Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 152 del
2021, i crediti d’imposta di cui al punto 1.1 sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero di
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imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1.3 I crediti di cui al punto 1.1 riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del
turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area
riservata del sito internet della medesima Agenzia. Ai fini della tracciabilità dei crediti
d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella
comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione.
2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
2.1. Le cessioni dei crediti d’imposta di cui al punto 1.1, anche successive alla prima, sono
comunicate all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione
della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la
digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” (di seguito, “Comunicazione”),
approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. La
Comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata
cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.
2.2. Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nel sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2.3. La Comunicazione non è accolta se:
a) il soggetto cedente non è titolare del credito d’imposta, in base ai dati trasmessi dal
Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate di cui al punto 1.3 e alle eventuali
successive cessioni già comunicate;
b) il soggetto cedente ha già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2.4. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo
istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può
cedere ulteriormente il credito, in base a quanto previsto dal punto 1.2.
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3. Trattamento dei dati
3.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 1,
commi 1 e 8, e nell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, i
quali stabiliscono che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano
definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei
crediti di imposta in favore di imprese turistiche, agenzie di viaggio e tour operator.
3.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei
dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
3.3 I dati oggetto del trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento,
includono il codice fiscale, il nome e cognome, la data e il comune (o lo Stato estero) di
nascita del cedente, del cessionario e dei rispettivi rappresentanti legali (se presenti), nonché
i recapiti telefonici e di posta elettronica di cedente e cessionario.
3.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta individuazione del credito oggetto di
cessione.
3.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento
per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
3.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento
(UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata
sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la
trasmissione della comunicazione della cessione del credito venga effettuata utilizzando un
apposito indirizzo di posta elettronica certificata.
3.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
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interessati viene pubblicata unitamente al modello di comunicazione della cessione.
3.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita l’analisi del
rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, tra l’altro, riconosce un credito
d’imposta alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli
interventi di cui al successivo comma 5 (ad esempio, interventi di riqualificazione energetica e
antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e
acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi
di digitalizzazione).
L’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021 riconosce alle agenzie di viaggio e ai
tour operator un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di
sviluppo digitale.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, i crediti d’imposta sopra indicati:
• sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
• in alternativa, sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri
soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Le modalità attuative delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuare in
via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, con il presente provvedimento viene stabilito che le cessioni dei crediti di
cui trattasi sono comunicate all’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata,
inviando a una casella di posta dedicata un apposito modello di comunicazione approvato con lo
stesso provvedimento. Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero,
l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.
La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei
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crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del
turismo all’Agenzia delle entrate.
In alternativa all’ulteriore cessione, i cessionari potranno utilizzare i crediti in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite
modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari
originari, di cui alle risoluzioni n. 47/E e n. 73/E del 2023.
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del
29 dicembre 2021, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 agosto 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 marzo 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi