Prot. n. 237466 /2023
Individuazione dell’ufficio competente in attuazione di quanto previsto dal
comma 35 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, spettano, in mancanza del domicilio fiscale del
contribuente individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Direzione
Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione
della violazione, è competente con riferimento al luogo dove è stata
commessa.
2. Nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della
commissione di cui al punto 1 è il domicilio fiscale del cessionario o
fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di
utilizzo del credito.
3. La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa
la violazione di cui ai punti precedenti, è individuata all’Allegato A del
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.
4. Con successivi provvedimenti possono essere integrate o modificate le
previsioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Motivazioni
Il comma 35 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
prevede che le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 del medesimo articolo 1
spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del contribuente/beneficiario, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del
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decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento
della commissione della violazione.
Il medesimo comma 35 statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la
competenza è attribuita ad un'articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata
con provvedimento del relativo direttore.
La norma era originariamente inserita nel decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157;
al riguardo, il comma 41 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 ha previsto l’abrogazione del citato decreto-legge, facendo salva la validità
degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti in vigenza dello stesso.
Con il presente provvedimento viene data attuazione alla disposizione di cui al
comma 35 dell’articolo1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
In particolare è previsto che le attribuzioni indicate ai commi da 31 a 34
dell’articolo 1 in precedenza citato spettano, in mancanza del domicilio fiscale
individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia
delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta
competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.
Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della
commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del
domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del
cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del
credito.
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo
dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A
del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che la determina
con riferimento alle Direzioni Provinciali.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni
recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli
articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (Allegato A);
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, commi 421 e 422);
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1 commi 35 e 41).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 giugno 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi