Prot. n. 278182/2024
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28
dicembre 2018 recante le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il
Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che
offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n.
366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto
legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28
dicembre 2018.
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre
2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 2 “Adempimenti preliminari” sono aggiunti i seguenti punti:
- “2.5. A decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle
entrate, la comunicazione di cui al punto 2.1 è effettuata esclusivamente
mediante apposita procedura web resa disponibile nella sezione
“Fatturazione elettronica e Conservazione” dell’area riservata del portale
“Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’utilizzo della procedura è consentito, oltre che al soggetto IVA per sé
stesso, anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, appositamente
delegati alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei
loro duplicati informatici” o alla “Registrazione dell'indirizzo
telematico”.”;
- “2.6. La trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema
di Interscambio, aventi ad oggetto i codici identificativi univoci comunicati
con le modalità indicate al punto 2.5, è subordinata al buon esito della
elaborazione della comunicazione, consultabile nell’apposita area del
portale “Fatture e Corrispettivi” fino al 31 dicembre dell’anno successivo
alla data di trasmissione della stessa.”;
b) al punto 3 “Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche”:
- il punto 3.1 è sostituito come segue: “Le fatture elettroniche di cui al punto
1.1 sono predisposte secondo le regole tecniche previste dal provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e
successive modificazioni, nonché secondo quanto indicato nell’Allegato 2, e
contengono, quale identificativo del committente, il codice identificativo
univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo le regole
definite al punto 2.”;
c) al punto 5 “Trattamento dei dati”:
- il punto 5.1 è sostituito come segue: “I dati trasmessi con le comunicazioni
di cui al punto 2.1 sono raccolti in una banca dati dedicata e sono messi a
disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati per il download.
Tali dati sono trattati dall’Agenzia delle entrate al solo fine di consentire ai
soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto
1.1 al Sistema di Interscambio in conformità alle regole tecniche previste dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24
novembre 2022 e successive modificazioni, nel rispetto delle garanzie
previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
I suddetti dati sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino a quando il
soggetto passivo IVA richiede all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità
previste nell’Allegato 2 al presente provvedimento, l’eliminazione dei singoli
codici identificativi univoci dei contratti, a seguito di cessazione del
contratto ovvero di identificazione del codice fiscale del committente.
Gli esiti di elaborazione delle comunicazioni di cui al punto 2.1, trasmesse
con le modalità di cui al punto 2.5, sono consultabili fino al 31 dicembre
dell’anno successivo alla data di trasmissione delle stesse.”;
d) dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:
“6. Correzioni ed evoluzioni degli allegati”
- 6.1 Eventuali modifiche degli allegati del presente provvedimento sono
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
e ne è data relativa comunicazione.”.
1.2. Con il presente provvedimento è aggiornato l’Allegato 2 del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018.
MOTIVAZIONI
L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di
fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di
Interscambio.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018,
successivamente sostituito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
433608 del 24 novembre 2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la
ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando
il Sistema di Interscambio, nonché? per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di
cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di
consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non
riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in
Anagrafe Tributaria.
Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, ha introdotto, all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che
offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei
consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005
e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 ha
dato attuazione al citato comma 6-quater, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di
pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci
contrattuali, che possono essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la
fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio. Tale provvedimento stabilisce
che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal
soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di
trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.
Il presente provvedimento stabilisce che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito
dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo
servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con
l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi
di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi
univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei
diritti del Contribuente;
- Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366;
- Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370;
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni;
- Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28
dicembre 2018;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24
novembre 2022 e successive modificazioni;
- Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e finanziaria.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 giugno 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi