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Provvedimento Agenzia Entrate del 27.06.2024 (278182/2024)


Prot. n. 278182/2024

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28

dicembre 2018 recante le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il

Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che

offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n.

366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto

legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28

dicembre 2018.

1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre

2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2 “Adempimenti preliminari” sono aggiunti i seguenti punti:

- “2.5. A decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle

entrate, la comunicazione di cui al punto 2.1 è effettuata esclusivamente

mediante apposita procedura web resa disponibile nella sezione

“Fatturazione elettronica e Conservazione” dell’area riservata del portale

“Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’utilizzo della procedura è consentito, oltre che al soggetto IVA per sé

stesso, anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, appositamente

delegati alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei

loro duplicati informatici” o alla “Registrazione dell'indirizzo

telematico”.”;

- “2.6. La trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema

di Interscambio, aventi ad oggetto i codici identificativi univoci comunicati

con le modalità indicate al punto 2.5, è subordinata al buon esito della

elaborazione della comunicazione, consultabile nell’apposita area del

portale “Fatture e Corrispettivi” fino al 31 dicembre dell’anno successivo

alla data di trasmissione della stessa.”;

b) al punto 3 “Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche”:

- il punto 3.1 è sostituito come segue: “Le fatture elettroniche di cui al punto

1.1 sono predisposte secondo le regole tecniche previste dal provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e

successive modificazioni, nonché secondo quanto indicato nell’Allegato 2, e

contengono, quale identificativo del committente, il codice identificativo

univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo le regole

definite al punto 2.”;

c) al punto 5 “Trattamento dei dati”:

- il punto 5.1 è sostituito come segue: “I dati trasmessi con le comunicazioni

di cui al punto 2.1 sono raccolti in una banca dati dedicata e sono messi a

disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati per il download.

Tali dati sono trattati dall’Agenzia delle entrate al solo fine di consentire ai

soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto

1.1 al Sistema di Interscambio in conformità alle regole tecniche previste dal

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24

novembre 2022 e successive modificazioni, nel rispetto delle garanzie

previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

I suddetti dati sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino a quando il

soggetto passivo IVA richiede all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità

previste nell’Allegato 2 al presente provvedimento, l’eliminazione dei singoli

codici identificativi univoci dei contratti, a seguito di cessazione del

contratto ovvero di identificazione del codice fiscale del committente.

Gli esiti di elaborazione delle comunicazioni di cui al punto 2.1, trasmesse

con le modalità di cui al punto 2.5, sono consultabili fino al 31 dicembre

dell’anno successivo alla data di trasmissione delle stesse.”;

d) dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:

6. Correzioni ed evoluzioni degli allegati”

- 6.1 Eventuali modifiche degli allegati del presente provvedimento sono

pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate,

e ne è data relativa comunicazione.”.

1.2. Con il presente provvedimento è aggiornato l’Allegato 2 del provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018.

MOTIVAZIONI

L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di

fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi

effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di

Interscambio.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018,

successivamente sostituito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.

433608 del 24 novembre 2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la

ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando

il Sistema di Interscambio, nonché? per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di

cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori

disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015,

n. 127.

Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di

consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non

riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in

Anagrafe Tributaria.

Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136, ha introdotto, all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il

comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che

offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei

consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005

e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 ha

dato attuazione al citato comma 6-quater, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di

pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci

contrattuali, che possono essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la

fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio. Tale provvedimento stabilisce

che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal

soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di

trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

Il presente provvedimento stabilisce che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito

dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo

servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con

l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi

di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi

univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei

diritti del Contribuente;

- Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366;

- Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370;

- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni;

- Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28

dicembre 2018;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24

novembre 2022 e successive modificazioni;

- Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia

fiscale e finanziaria.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 giugno 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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