Provvedimento Agenzia Entrate del 27.01.2020 (18445/2020)

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Trasmissione dei dati

1.1 I soggetti finanziatori, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comunicano all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, secondo modalità e termini approvati con il presente provvedimento.

1.2 I dati di cui al punto 1.1 sono trasmessi esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche riportate in allegato e approvate con il presente provvedimento, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare in cui il finanziamento è stato concesso, ovvero di quello in cui si verifica l'evento da comunicare. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

1.3 I dati relativi ai finanziamenti erogati entro il 30 giugno 2020, compresi i dati di eventuali risoluzioni, sono trasmessi entro il 31 luglio 2020.

1.4 Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), stabilisce che per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive derivanti da eventi calamitosi vengono concessi contributi a favore dei soggetti danneggiati con le modalità del finanziamento agevolato.

Il comma 424 dell'articolo 1, della citata legge n. 208 del 2015, stabilisce che in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2017 sono state individuate le modalità di utilizzo del credito d'imposta, erogato per gli interventi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi.

Il medesimo comma 424 prevede che il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato e il successivo comma 425 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, stabilisce che il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

Con il presente provvedimento sono pertanto definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell'importo delle singole rate, e dei dati di eventuali risoluzioni.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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