Integrazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti". IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
dispone:
1. Dati oggetto della comunicazione 1.1 Gli operatori finanziari, indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all'Anagrafe Tributaria, a decorrere dal 2014, la giacenza media annua unitamente alle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei rapporti finanziari previste dal provvedimento del 25 marzo 2013 sulla base della tabella che costituisce l'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. Modalità e termini della comunicazione 2.1 Per la comunicazione delle informazioni relative all'anno 2014 e seguenti la tabella allegato n. 1 al provvedimento del 25 marzo 2013 e successive integrazioni e modificazioni è sostituita dall'allegato 1 al presente provvedimento.
2.2 Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse secondo i termini e le specifiche tecniche stabilite dal provvedimento del 10 febbraio 2015.
2.3 Per l'anno 2014 le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse entro il 30 giugno 2015.
3. Definizione e calcolo della giacenza media annua 3.1 Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.
4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali 4.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 265 del 7 maggio 2015.
Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Salva Italia") ha introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.
La comunicazione - effettuata attraverso un canale dedicato (S.I.D.), in linea con quanto indicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali - si affianca a quella relativa all'Archivio dei rapporti finanziari, regolata dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008.
L'articolo 11, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011 ("Salva Italia"), come modificato dall'art. 1, comma 314 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari possono essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate, oltre che ai fini delle indagini finanziarie, anche per l'attività di analisi del rischio.
Il medesimo comma 314 stabilisce poi che "Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo art. 4 d.lgs. 109 del 1998, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate."
In attuazione del decreto legge n. 201 del 2011 è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
Con il presente provvedimento viene ampliato l'ambito oggettivo della comunicazione integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, prevista dal provvedimento del 25 marzo 2013. In particolare, il provvedimento stabilisce che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria, unitamente ai dati di cui al punto 2.1 del provvedimento del 25 marzo 2013, anche la giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali utilizzando il medesimo canale S.I.D. e le medesime modalità stabilite dal predetto provvedimento.
Nel punto 3 del provvedimento, infine, viene definita la giacenza media annua e il relativo criterio di calcolo in conformità a quanto stabilito dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, e relativi provvedimenti attuativi, concernenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
Le associazioni di categoria degli operatori finanziari sono state sentite all'atto della predisposizione del presente provvedimento ed il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 265 del 7 maggio 2015.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma); Decreto interministeriale 27 giugno 2000;
Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 11, commi 2, 3, 4 e 5);
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Regolamento del 5 dicembre 2013, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2015, prot. n. 2015/18269; Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 265 del 7 maggio 2015.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 28 maggio 2015