Provvedimento Agenzia Entrate del 29.03.2024 (169262/2024)

Prot. n. 169262/2024




Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987
del 1° giugno 2022: Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di
imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7
a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,

DISPONE

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
n. 188987 del 1° giugno 2022

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987
del 1° giugno 2022, avente ad oggetto “Procedura di riversamento
spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo,
prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre
2021, n. 146
”, sono apportate le modifiche di seguito riportate, per le
variazioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191:

- al punto 6.1 la data “30 settembre 2022” è sostituita con la seguente “30
luglio 2024”.

- al punto 8.1:

o la data “16 dicembre 2022”, ovunque presente, è sostituita con la
seguente “16 dicembre 2024”;

o la data “16 dicembre 2023” è sostituita con la seguente “16
dicembre 2025”;

2



o la data “16 dicembre 2024” è sostituita con la seguente “16
dicembre 2026”.

- al punto 8.2 la data “17 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “17
dicembre 2024”.

- al punto 8.3 la data “16 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “16
dicembre 2024”.

- al punto 9.4 la data “17 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “17
dicembre 2024”.

2. Approvazione del nuovo modello

2.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello, per il
riversamento spontaneo del credito d’imposta, che sostituisce quello di
cui al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 188987 del 1° giugno 2022.

2.2 Il nuovo modello prevede la casella “Revoca Istanza”. La selezione
della casella consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa,
originaria o sostitutiva. La revoca dell’istanza originaria o dell’istanza
sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il
contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento
dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente, successivamente
alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una
nuova istanza.

3. Aggiornamento delle specifiche tecniche

3.1 Le specifiche tecniche ed i controlli relativi alla trasmissione telematica
dei dati del modello di domanda per l’accesso alla procedura di
riversamento spontaneo, di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 259689 del 4 luglio 2022, sono state
aggiornate. Gli aggiornamenti, come previsto dal punto 2.1 del
richiamato provvedimento, sono pubblicati all’interno del sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 Le istanze eventualmente trasmesse con la versione precedente del
modello, fino alla data di pubblicazione del nuovo software di
trasmissione, sono ritenute comunque validamente presentate.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis,
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di disciplinare le modalità e i termini
per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta
per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, prevista dall’articolo

3



5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e i nuovi termini
per l’accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il
correlato nuovo modello di domanda. Di conseguenza sono aggiornate le
specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto software, disponibile sul
sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva, è consentita
mediante la presentazione di una ulteriore istanza, analoga all’originaria, o a
quella sostitutiva, barrando la casella “Revoca Istanza”. La revoca dell’istanza
originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a
condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato
versamento dell'unica soluzione o della prima rata. La revoca dell’istanza
sostituiva non riattiva in alcun caso quella sostituita. Il contribuente,
successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può
sempre presentare una istanza ex novo.

Le istanze presentate fino alla data di pubblicazione del nuovo software di
trasmissione, sono ritenute comunque valide.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1;
art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione
del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione
finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 7 gennaio 1929, n. 4: norme generali per la repressione delle violazioni
delle leggi finanziarie.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni
sulla riscossione delle imposte sui redditi;

4



Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni: approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di
accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e
contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9: interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

Legge 11 dicembre 2016, n. 232: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215: misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Legge 22 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in

5



favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati”);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 marzo 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

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