Provvedimento Agenzia Entrate del 29.11.2022 (439455/2022)



Prot. n. 439455/2022




Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE



In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento,

Dispone


1. 1. Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione

È approvato il modello di avviso di intimazione di cui all’allegato 1 del

presente provvedimento, che sostituisce il modello di cui all’allegato 1 del

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2015.

Motivazioni

L’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che

l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella

di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene

l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla

data della predetta notifica.

L’art. 29, comma 1, lett. e), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica del

suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio

dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di

2

accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate a sensi del

citato art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010.

La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9,

comma 3 ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26

aprile 2012, n. 44, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi

del menzionato art. 9, comma 3 bis, d.l. 2 marzo 2012, n. 16.

L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi

propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato

nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.

La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia

tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni

tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.

In particolare, l’art. 1, comma a) della citata legge 130 del 2022 ha

modificato l’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante

l’“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione

degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L’attuale formulazione dell’art. 1 dispone pertanto che “Gli organi di

giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria

di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di

giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

Con il presente provvedimento si procede pertanto a sostituire il

riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di

intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad

adeguare il logo dell’agente della riscossione.

3

La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi dell’atto

a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante la riforma dell’organizzazione

del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57,

comma 1 e art. 62, commi 1 e 2);

b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione

del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 68, comma

1);

statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo

n. 6 del 13 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera

del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di

avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del

personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e

74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art. 3, comma

4

4);

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti

del contribuente” (art. 7, comma 2, lettera a, b, c);

d) Disposizioni relative all’avviso di intimazione:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante

“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” (art. 50, comma 3).

Roma, 29 novembre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

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