Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-quater dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 22 del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010
Provvedimento Agenzia Entrate del 29.12.2010 (Prot. n. 2010/188381)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 29/12/10
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Individuazione dei criteri di inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.
1.1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quater, del d.P.R. n. 633 del 1972 sono individuati i criteri di valutazione del rischio di possibili finalità evasive dei soggetti richiedenti l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie e, quindi, l’inserimento nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.
La valutazione sarà fondata su:
1) Elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
2) Elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedente l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; in particolare, omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi ;
3) Elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
4) Elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.
Tali elementi vengono sviluppati sulla base del confronto delle informazioni acquisite presso altre Amministrazioni e di quelle disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, continuamente aggiornate sulla base degli esiti delle ordinarie attività di controllo fiscale proprie dell’Agenzia stessa, in particolare di quelle finalizzate al contrasto delle frodi fiscali che hanno permesso di individuare situazioni di particolare pericolosità.
1.2. Nell’ambito dell’attività di controllo, al fine di garantire sia l’efficacia di tali criteri sia l’attuazione degli articoli 22 e 23 del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010, viene effettuata una verifica sulla esattezza e completezza dei dati dichiarati dai soggetti titolari di partita IVA.
Tale verifica viene svolta tenendo conto delle informazioni già a disposizione dell’Agenzia e comunque, periodicamente, sulla base dei dati disponibili nelle banche dati in suo possesso, di quelli acquisiti presso altre Amministrazioni nonché nell’ambito delle ordinarie attività di controllo fiscale proprie dell’Agenzia.
2. Modalità di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie
2.1 Al trentunesimo giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto di porre in essere operazioni intracomunitarie, in mancanza di diniego, la posizione viene inserita nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie, di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. Il soggetto, pertanto, dalla stessa data, potrà constatare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio, verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli.
Tramite apposita istanza, da presentarsi direttamente alla struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nei 30 giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, il contribuente potrà richiedere la non inclusione nel suddetto archivio.
Motivazioni
L’articolo 214 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che “gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti: a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199; b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamento all’IVA dei suoi acquisti intracomunitari; c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12.
L’articolo 27 del dl n. 78 del 2010 ha l’obiettivo di regolare in sede di identificazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
All’atto della presentazione del modello per l’attribuzione della partita IVA, all’operatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie.
I soggetti già titolari di partita IVA possono:
a) dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia dell’entrate;
b) comunicare la volontà di retrocedere da tale opzione con le modalità di cui alla precedente lettera a)
In linea con quanto enunciato nella relazione illustrativa al d.l. n. 78 del 2010, contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA.
Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme si è resa necessaria la definizione delle modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, così come dei criteri e delle modalità per l’inclusione delle partite IVA nella banca dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (sia con riferimento alle nuove posizioni che alla variazione o alla cancellazione di quelle già precedentemente esistenti), ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.
La normativa nazionale recepisce le indicazioni dell’Anti tax fraud strategy (ATFS) expert group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea), che ha sottolineato l’importanza dell’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando altresì gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.
In tal senso si sono espresse anche numerose sollecitazioni della Commissione europea in materia di contrasto alle frodi (Comunicazioni della Commissione europea (COM (2006) 254) del 31/5/2006 e (COM (2008) 807) del 1/12/2008. Al fine di rafforzare tale azione di contrasto e migliorarne ed integrarne gli strumenti, il Regolamento (CE) n. 1798/2003 ha subito diverse e sostanziali modificazioni, al punto che il legislatore comunitario ha provveduto alla sua rifusione e alla conseguente emanazione del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010. In coerenza con il descritto quadro di evoluzione normativa, interna e sovranazionale, e nel contesto delle ripetute sollecitazioni da parte degli organismi comunitari finalizzate ad una più rigorosa ed efficace vigilanza delle posizioni identificate ai fini IVA, si rende necessario predisporre fin da ora l’adeguamento ai principi e alle disposizioni contenuti nel Regolamento (UE) n. 904/2010, in modo da garantire una tempestiva attuazione delle prescrizioni comunitarie.
Gli articoli 22 e 23 del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010 prevedono che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi, per registrarsi ai fini dell’IVA, siano, a loro giudizio, completi e esatti. In particolare, il regolamento prevede che gli Stati membri attuino procedure di verifica in base ai risultati della loro valutazione del rischio.
Vengono pertanto attuate procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della valutazione del rischio secondo i criteri individuati dal direttore dell’Agenzia ai sensi del comma 15-quater dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 e secondo quelli individuati nell’articolo 23 del regolamento. Tali verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima della inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie o, qualora prima della inclusione sia possibile effettuare solo verifiche preliminari, entro sei mesi dalla stessa.
I predetti criteri di valutazione del rischio potranno essere elemento utile di segnalazione anche per l’avvio dell’attività ordinaria di controllo, che potrà portare all’emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
La necessità di garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati relative alle posizioni IVA e la rimozione di qualsiasi criticità, anche potenziale, che potrebbe compromettere la qualità e l’attendibilità delle informazioni disponibili nelle medesime banche dati, ha ispirato le modifiche introdotte dal richiamato art. 27 del dl n. 78 del 2010 e quelle contenute nel Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010, richiedendo un significativo intervento sul Sistema elettronico di scambio dati sull’IVA teso a rimuovere, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, la presenza nello stesso di soggetti la cui corrispondenza ai requisiti richiesti o la cui completezza ed esattezza dei dati non è certa.
Riferimenti normativi
a)Attribuzione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
(omesse)
b) Disciplina normativa di riferimento
Direttiva 112/2006/CE (art. 214).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (art. 35, come modificato dall’art. 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010 (artt. 22 e 23).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi