Provvedimento Agenzia Entrate del 29.12.2015 (2015/165827)

 

Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota "Cross Border Ruling" promosso dal Forum dell'UE sull'IVA

 

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

DISPONE:

 

1. Istituzione di un punto di contatto dedicato per il progetto pilota "Cross Border Ruling" del VAT Forum sull'IVA della Commissione europea

 

 

1.1. Presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa è istituito un punto di contatto dedicato alla gestione delle istanze di Cross Border Ruling (CBR) in materia di IVA presentate nell'ambito del relativo progetto pilota del Global Forum sull'IVA della Commissione europea.

 

 

1.2. Il punto di contatto risponde per iscritto alle istanze di CBR presentate da soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia che intendono effettuare complesse operazioni transnazionali in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota. Le istanze di CBR possono riguardare esclusivamente l'interpretazione della normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate. La valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare oggetto di CBR.

 

1.3. Le istanze di CBR sono presentate al punto di contatto dedicato tramite la casella di posta elettronica: CBR@agenziaentrate.it . Esse, redatte in una lingua a scelta tra italiano e inglese, sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dell'altro o degli altri Stati membri interessati, o in un'altra lingua scelta tra quelle indicate dai medesimi Stati nella sezione del sito istituzionale della Commissione Europea dedicata al progetto CBR (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/inde x_en.htm).
Il punto di contatto avvia consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte. L'effettuazione di tale consultazione non garantisce che si possa addivenire a un'interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all'istanza di CBR.

 

1.4. Le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agenzia delle Entrate. A tali istanze, pertanto, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.

 

Motivazioni

Nell'ambito del Global Forum sull'IVA della UE, diversi Stati membri dell'Unione europea1hanno accettato di partecipare a un progetto pilota concernente quesiti in materia di IVA relativi a fattispecie transnazionali (c.d. "Cross Border Ruling", o CBR).
Il progetto pilota è iniziato il 1° giugno 2013; il termine attualmente previsto è il 30 settembre 2018. A seguito dell'adesione dell'Italia, perfezionatasi tra ottobre e dicembre 2015, il presente atto individua il punto di contatto CBR per l'Italia e le regole procedurali applicabili alle istanze di CBR in Italia. I soggetti passivi che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati membri aderenti al progetto pilota possono presentare un'istanza di CBR in relazione al trattamento IVA delle operazioni programmate.
L'istanza deve essere presentata nello Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini IVA. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri. Le istanze devono essere presentate tramite posta elettronica al punto di contatto individuato dall'amministrazione di riferimento e comunicato alla Commissione europea.
Per l'Italia, il punto di contatto viene incardinato dal presente atto nel Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa, alla quale le istanze vanno indirizzate e presentate attraverso la casella di posta elettronica dedicata: CBR@agenziaentrate.it.
La lista completa dei punti di contatto individuati dagli Stati membri partecipanti al progetto pilota è disponibile nella sezione del sito istituzionale della Commissione europea dedicata al progetto CBR: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm).
Le istanze devono essere accompagnate da una traduzione nel linguaggio ufficiale dell'altro o degli altri Stati membri interessati dalle operazioni, o nella lingua da questi indicata nella Nota Informativa sui CBR pubblicata nella già ricordata sezione CBR del sito istituzionale della Commissione Europea. Nel caso dell'Italia, le istanze, oltre che in italiano, possono essere presentate in inglese.
È possibile presentare una richiesta di CBR solo se l'operazione o le operazioni programmate sono complesse e presentano un aspetto transnazionale (riguardano, cioè, uno o più Stati membri partecipanti al progetto).
La presentazione della richiesta di CBR comporta l'accettazione, da parte dell'istante, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati dalla fattispecie.
La Nota Informativa della Commissione prevede che l'istante debba richiedere espressamente l'effettuazione delle consultazioni; non si è tuttavia ritenuto necessario riprodurre tale limitazione, in considerazione del fatto che l'interpello nazionale copre già le questioni transnazionali in materia di IVA e, dunque, per le operazioni che interessano l'Italia, l'interesse del contribuente ad attivare la procedura CBR risiede essenzialmente nella possibilità di avere un parere condiviso dalle diverse amministrazioni interessate. L'effettuazione di una consultazione tra gli Stati membri interessati, ad ogni buon conto, non garantisce che si possa addivenire a un'interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all'istanza di CBR.
In ogni caso, le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agenzia delle Entrate. A tali istanze, pertanto, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente (incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso).

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Organizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate:
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 3) Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 164168 del 6 novembre 2009, che fissa l'assetto interno della Direzione Centrale Normativa, e successive integrazioni
c) Decisione della Commissione europea del 3 luglio 2012, che istituisce il Forum dell'UE sull'IVA.

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