Provvedimento Agenzia Entrate del 30.06.2022 (253453/2022)

Prot. n. 253453/2022


Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito
d'imposta di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato
dall'articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati
dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto
2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche
Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone


1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del

credito d'imposta di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come

modificato dall'articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti

effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24

agosto 2016

1.1 I soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 18-quater del

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,

n. 45, come modificato dall'articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per gli investimenti

realizzati nell'anno 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (di

seguito "credito d'imposta sisma") presentano all'Agenzia delle entrate l'apposita

comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il

2

provvedimento del 6 giugno 2022, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello

allegato al presente provvedimento.

1.2 Il credito d'imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla

comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), ed è stato autorizzato dalla

Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

1.3 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente

provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e sostituisce il

precedente modello a partire dal 14 luglio 2022.

1.4 La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sisma

è effettuata utilizzando il software, denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17),

disponibile gratuitamente sul sito internet.


2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli

investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche

Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

2.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come

modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6

giugno 2022, sono apportate le modifiche necessarie per consentire la presentazione della

comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sisma a decorrere dalla data di cui al

punto 1.3.

2.2 Le modifiche di cui al punto 2.1 sono contenute nel modello e nelle relative istruzioni facenti

parte integrante del presente provvedimento.

2.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet

dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.


3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta sisma

3
3.1 Il credito d'imposta sisma è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell'operazione di versamento.



Motivazioni

L'articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell'articolo 18-

quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile

2017, n. 45, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il

credito d'imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla

comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).

La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea

C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

Atteso il richiamo operato dall'articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,

all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito

d'imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all'Agenzia delle

entrate apposita comunicazione.

Per consentire, pertanto, ai destinatari della misura de qua di fruire del credito d'imposta,

con il presente provvedimento è stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il

modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel

Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e

nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)", approvato con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente

modificato.

4

La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.


Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art.

66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le

modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del

personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Disciplina normativa di riferimento

Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile

2017, n. 45;

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

dicembre 2021, n. 233;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022;

5

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 30 giugno 2022


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS