Provvedimento Agenzia Entrate del 30.12.2010 (Prot. 2010/189362)

Contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che assolvono gli obblighi ed esercitano i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con volume d'affari non inferiore a cento milioni di euro. Articolo 27, commi da 9 a 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2
Provvedimento Agenzia Entrate del 30.12.2010 (Prot. 2010/189362)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 31/12/201010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto ed in attuazione dell’art. 4, comma 3, del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate
DISPONE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le attività di cui all’articolo 27, commi 9, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che assolvono gli obblighi ed esercitano i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con volume d'affari non inferiore a cento milioni di euro, sono demandate alla Direzione regionale dell’Abruzzo.
2. Dalla stessa data alla Direzione regionale dell’Abruzzo sono demandati i poteri e le attribuzioni di cui all’articolo 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in attuazione del disposto di cui all’articolo 27, comma 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. In relazione ai contribuenti di cui al punto 1, alla Direzione regionale dell’Abruzzo sono demandatele attività indicate nell’articolo 27, comma 14 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le decorrenze di seguito specificate:
a) liquidazione prevista dall’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e successivi;
b) controllo sostanziale con riferimento agli anni di imposta in relazione ai quali alla data del 1° gennaio 2011 siano ancora in corso i termini previsti dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento alle compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza della Direzione Regionale;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto, relativo agli anni d'imposta 2006 e successivi.
4. I contribuenti di cui al punto 1 sono individuati sulla base dei criteri fissati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2009/54291 del 6 aprile 2009.

Motivazioni
L’art. 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha attribuito, alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), oltre che la competenza all’espletamento delle attività di tutoraggio di cui ai commi 9, 11 e 12 nei confronti dei contribuenti individuati dal comma 10 del citato articolo 27, anche le seguenti attività nei confronti dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro:
a) liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi,
b) controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi,
c) controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
d) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, erano in corso i termini per il relativo recupero,
e) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse,
f) rimborso in materia di imposte dirette e di IVA relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
L’articolo 4, comma 3, del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, in attuazione del disposto normativo, ha attribuito alle strutture regionali di vertice la competenza all’esercizio delle citate attività.
Per la determinazione dell’ammontare del volume d’affari non inferiore a 100 milioni di euro, si tiene conto del provvedimento direttoriale prot. 2009/54291 del 06 aprile 2009 dove sono stati individuati i criteri per la determinazione del volume d’affari, ricavi o compensi ai fini della individuazione della competenza all’espletamento delle attività di cui all’articolo 27, commi da 9 a 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il citato provvedimento prevede che, in relazione ai periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e fino al novantesimo giorno successivo al termine stesso, il parametro di riferimento per l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari non inferiore a 100 milioni di euro è rilevato tenendo conto dei dati indicati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata. Pertanto, fino alla scadenza di tale ultimo termine la competenza all’espletamento dell’attività di rimborso nei confronti dei contribuenti che si identificano per la prima volta ai sensi del citato articolo 35-ter, è attribuita al Centro Operativo di Pescara.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
(omesso)
b) Organizzazione interna dell’Agenzia delle entrate:
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 4)
c) Disciplina normativa di riferimento
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con modificazioni dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 27, commi da 9 a 14);
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 dicembre 2005;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 marzo 2007;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 aprile 2009;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 16 dicembre 2009.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20 dicembre 2010.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS