Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento
Agenzia delle Entrate
Provvedimento Agenzia Entrate del 13.09.2011 (Prot. 2011/119854)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 13/09/2011
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 39, comma 12, lett. b), del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti da presentare, secondo le modalità che verranno illustrate nel prosieguo, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1.1 La domanda di definizione di cui al punto 1 deve essere utilizzata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 39, comma 12, sopra citato, intendono definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
2. Descrizione e contenuto del modello
Il modello di domanda di cui al punto 1 si compone del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che presenta la domanda, se diverso dal primo, e la lite fiscale oggetto di definizione.
3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1 Il modello di cui al punto 1 verrà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La data a decorrere dalla quale il modello sarà reso disponibile all’utenza verrà resa nota con successiva comunicazione.
3.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
3.4 La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica secondo le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato A.
4. Modalità di presentazione della domanda
4.1 Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione di cui al punto 1 esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2–bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In alternativa, l’invio può essere effettuato rivolgendosi a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, a cui va consegnata la domanda debitamente compilata e sottoscritta. In ogni caso la domanda va consegnata in tempo utile all’esecuzione della tempestiva trasmissione telematica. Resta ferma la facoltà dell’intermediario di non accettare l’incarico.
4.2 La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando il prodotto di compilazione a cui gli utenti abilitati all’utilizzo dei canali Entratel o Fisconline potranno accedere gratuitamente attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.
4.3 È fatto comunque obbligo, sia ai soggetti incaricati della trasmissione telematica sia alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate che effettua l’invio telematico su richiesta del soggetto interessato, di rilasciare allo stesso una copia cartacea della domanda di definizione, predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.2, contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica.
4.4 I medesimi soggetti di cui al precedente punto 4.3 sono, altresì, obbligati a consegnare al soggetto interessato copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.
4.5 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dall’istante e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura dell’istante fino alla definitiva conclusione della lite, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente.
5. Modalità di versamento
5.1 Per ciascuna lite fiscale autonoma è effettuato entro il 30 novembre 2011 un separato versamento.
5.2 Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce. È esclusa in ogni caso la compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5.3. Le indicazioni specifiche per la compilazione del modello F24 sono state stabilite con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, che ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti ed il codice identificativo relativo al “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”.
5.4. La definizione si perfeziona mediante l’integrale pagamento delle somme dovute entro il termine indicato nel precedente punto 5.1 e la successiva presentazione della domanda di definizione cui al punto 1 entro il termine fissato dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011. Qualora non ci siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione della domanda.
5.5. In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione, con le modalità previste dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o dall’art. 3, comma 4, del decreto–legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al termine per il versamento fissato dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, sono versate con le modalità previste ai punti 5.2. e 5.3. entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Motivazioni
Ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, “le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. La lettera f) del predetto comma 12 dispone che “con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma”. Il presente provvedimento è emanato ai sensi di quest’ultima disposizione legislativa.
Riferimenti normativi
a) Disposizioni riguardanti l’Agenzia delle Entrate ed il suo Direttore
(omesse)
b) Disposizioni riguardanti la definizione delle liti fiscali
Art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Chiusura delle liti fiscali pendenti”.
Allegato A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
e MODELLO
(omesso)
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