Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d'imposta, mediante modello F24, delle somme erogate ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222
Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 02.01.2008
L'articolo 44, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.
In particolare:
- il comma 1 attribuisce ai soggetti passivi dell'Irpef, che non risultino fiscalmente a carico di altri soggetti e la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, una detrazione fiscale per l'anno 2007 pari a 150 euro, quale rimborso forfetario delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.
- Il comma 2, inoltre, riconosce per i soggetti di cui al comma 1, una ulteriore detrazione fiscale di 150 euro per ciascun familiare a carico.
- Il comma 4 bis, dispone che le suddette misure di sostegno non spettano ai soggetti il cui reddito complessivo nell'anno 2006 sia stato superiore a 50.000 euro.
- Il comma 4 prevede che le categorie dei soggetti aventi diritto, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie all'attuazione dell'articolo 44 sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell' 8 novembre 2007.
In base alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai soggetti titolari di redditi di pensione (art. 49, comma 2 compresi quelli di cui all'art. 11, comma 2 del d.P.R 917/86), di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del d.P.R. 917/86) e assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettere a, c bis, d, l ed i limitatamente agli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c del d.P.R. 917/86) il beneficio tributario viene erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero degli importi erogati dal monte ritenute disponibile, attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
- "1650" - denominato "recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 44, commi 1 e 2, della legge 29 novembre 2007, n. 222".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione Erario". Inoltre, nella colonna "anno di riferimento" è indicato l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma "AAAA".
Le somme compensate utilizzando il suddetto codice tributo non concorrono al limite di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si precisa che l'efficacia operativa di tale codice tributo decorrerà dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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