RISOLUZIONE N. 8/E
Roma, 14 febbraio 2023
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori
oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante
– primo trimestre 2023
L’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle
condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023
per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare, l’articolo 1
prevede:
? al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di
energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo
straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche
in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al
periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno
2023;
? al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario
sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo
trimestre dell'anno 2023;
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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? al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas
naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario
sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno
2023;
? al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario sotto
forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno
2023;
? ai commi 45 e 46, il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l'attività
agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al
codice ATECO 01.61, di un contributo straordinario sotto forma di credito
d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione
dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Il credito di imposta è
riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in
relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per
l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre
e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,
entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo
per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di
cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
? “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
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? “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non
energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre
2022, n. 197”;
? “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte
consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29
dicembre 2022, n. 197”;
? “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
? “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per
l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo
trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della
spesa, nel formato “AAAA”.
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