RISOLUZIONE N. 31/E
Roma, 22 giugno 2023
OGGETTO: Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste
dall’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore
delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana
istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
L’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato le
disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati
nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle
regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti
a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, il citato articolo 1, comma 746, è intervenuto
per disporre la proroga per l’anno 2023 del periodo di fruizione delle agevolazioni già
concesse ai beneficiari dei precedenti bandi.
In proposito, con decreto direttoriale del 19 giugno 2023 del Ministero delle Imprese
e del Made in Italy sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle
agevolazioni in argomento, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto
dall’articolo 1, comma 747, della citata legge n. 197 del 2022.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del
decreto dell’allora Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, comunica
telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario,
compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le
eventuali revoche, anche parziali.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni,
tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è
istituito il seguente codice tributo:
? “Z166” - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai
titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) -
art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione,
nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 15 del citato decreto ministeriale del 10 aprile
2013, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai
contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari
trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e che l’ammontare delle
agevolazioni utilizzate in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena
lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche
successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
IL DIRETTORE CENTRALE
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