Risoluzione Agenzia Entrate n. 10 del 26.01.2007

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. AG. PER LO SVOLG. DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 IRAP - Decreto legislativo n. 446 del 1997
Risoluzione Agenzia Entrate n. 10 del 26.01.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del d.lgs. n. 446 del 1997 è stato esposto il seguente

QUESITO
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 settembre 2003, n. 296, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge della regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, che prevede, per l'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, istituita con legge statale 9 ottobre 2000, n. 285, l'esonero dal versamento dell'IRAP e dagli obblighi inerenti a tale imposta a decorrere dall'anno 2001.
Ciò premesso, l'istante chiede se la censurata disposizione legislativa di cui al citato articolo 1 della legge della regione Piemonte n. 20 del 2002 sia comunque applicabile dall'anno 2001 fino al periodo d'imposta decorrente dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Secondo l'istante, l'articolo 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, ha fatto salva la disposizione dell'articolo 1 della regione Piemonte n. 20 del 2002. Ne consegue che l'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006 è esonerata dal versamento dell'IRAP e dagli inerenti obblighi contabili, compresa la presentazione periodica delle dichiarazioni, dall'anno 2001 fino al periodo d'imposta decorrente dal 1 gennaio 2007.

RISPOSTA DELLA DIREZIONE AL CONTRIBUENTE ISTANTE
Con sentenza del 26 settembre 2003, n. 296, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge della regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2001 l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), è esonerata dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
L'Agenzia è altresì esonerata dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni".
In particolare, secondo la Corte, la circostanza che l'IRAP sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, sia stato attribuito solo il potere di disciplinare con legge "le procedure applicative dell'imposta" (articolo 24 del decreto legislativo n. 446 del 1997) "rende palese che l'imposta stessa - nonostante la sua denominazione - non può considerarsi "tributo proprio della regione", nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale".
Secondo la Corte, pertanto, "la disciplina sostanziale dell'imposta non è divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e). La norma impugnata, sostanziandosi in una deroga all'art. 3 del decreto istitutivo in tema di soggetti passivi d'imposta, risulta, perciò, lesiva di tale esclusiva competenza statale".
L'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), entrato in vigore successivamente alla pronuncia sopra citata della Corte Costituzionale, prevede che "nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 289/2002, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo d'imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni, nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo".
Tale norma, quindi, introducendo una sanatoria, cristallizza l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni legislative emanate dalle regioni in tema di IRAP "in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale", recependone il contenuto fino al periodo d'imposta decorrente dal 1 gennaio 2007.
Tanto premesso si ritiene che l'espressione "in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita, in via generale, a tutte le leggi emanate fino al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata legge n. 350 del 2003, dalle regioni in materia di IRAP esorbitando dalle attribuzioni loro proprie, comprese quelle già dichiarate, per tale ragione, costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale.
Con la norma di cui all'articolo 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003 il legislatore statale, infatti, nella competenza costituzionale al medesimo spettante (vertendosi in materia di tributi statali) ha sostanzialmente recepito il contenuto delle norme regionali emanate in materia di IRAP anteriormente al 1 gennaio 2004, pur se al di fuori dei limiti costituzionalmente assegnati alla competenza della Regione, prevedendo espressamente che il relativo regime tributario si applichi a decorrere dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni regionali.
La ratio della predetta normativa statale di temporanea "sanatoria" appare quella di evitare il definitivo travolgimento di situazioni giuridiche fondate su tali disposizioni regionali, tanto se la loro non conformità ai poteri ad esse attribuite in materia sia stata già dichiarata dalla Corte Costituzionale (con conseguente caducazione della norma regionale), quanto se, alla data del 1 gennaio 2004, tale pronuncia non sia ancora intervenuta (con la conseguente cessazione della materia del contendere).
Tale conclusione non sembra trovare ostacolo, sul piano sistematico, nell'articolo 136 Cost., primo comma, secondo cui "Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", ossia cessa di avere efficacia ex tunc ed è espunta irrimediabilmente dall'ordinamento giuridico tamquam non esset. Si ritiene, infatti, che il legislatore statale, nella competenza legislativa propria e ponendo una disciplina transitoria in materia, abbia "recepito" con norma statale la disciplina dettata dalle regioni, pur fuori dei limiti dei loro poteri costituzionali, cosicché tale disciplina trova la sua fonte non già nelle stesse norme regionali dichiarate costituzionalmente illegittime, ma direttamente e unicamente nella norma statale di "sanatoria".
Si precisa che sulla questione è stato richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che si è espressa in conformità con nota n. 134664 del 24 novembre 2006.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con interpello presentato alla Direzione regionale del Piemonte, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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