Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione - art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Risoluzione Agenzia Entrate n. 101 del 25.08.2006
L'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che "... per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato ...".
Al riguardo, con le Risoluzioni n. 153 del 14 luglio 2003 e n. 76 del 13 giugno 2006, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per la restituzione delle somme, relative a crediti d'imposta agevolativi, indebitamente utilizzate in compensazione
Al fine di consentire anche il versamento delle somme relative a crediti d'imposta erariali, oggetto dei medesimi atti di recupero, secondo le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- "7452" denominato "IRAP e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7453" denominato "IRAP - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - SANZIONE - controllo sostanziale";
- "7454" denominato "ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7455" denominato "ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - SANZIONE - controllo sostanziale";
- "7456" denominato "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7457" denominato "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - SANZIONE - controllo sostanziale";
- "7458" denominato "IRPEF e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7459" denominato "IRPEG-IRES e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7460" denominato "ILOR e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7461" denominato "IVA e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7462" denominato "RITENUTE D'ACCONTO e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7463" denominato "CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7464" denominato "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7465" denominato "IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE e relativi interessi - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7466" denominato "IMPOSTE SOSTITUTIVE e relativi interessi- Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale";
- "7467" denominato "SANZIONE relativa ai tributi erariali - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale".
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo devono essere esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito" della "sezione Erario", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato mentre nel campo "anno di riferimento" dovrà essere evidenziato l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, espresso nella forma "AAAA".
Limitatamente ai codici tributo 7452, 7453, 7454 e 7455, per i quali è necessario specificare la regione o la provincia autonoma di riferimento, nel campo "rateazione/regione/provincia" dovrà essere indicato il corrispondente codice contenuto nelle tabelle "T0 - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME", mentre solo per i codici tributo 7456 e 7457 si dovrà evidenziare il codice contenuto nella tabella "T1 - CODICI DEGLI ENTI LOCALI". Tali tabelle sono reperibili in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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