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Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 19.03.2008

Consulenza giuridica - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori. Canone di abbonamento TV ai sensi del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 19.03.2008

Con consulenza giuridica n. ....., concernente chiarimenti in merito alla corretta applicazione del canone di abbonamento TV ai sensi dell'articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, l'ADUC ha esposto il seguente

QUESITO
L'ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori - ha chiesto chiarimenti in merito all'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione in dipendenza del possesso di determinati apparecchi.
In particolare l'ADUC chiede se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ai sensi del Regio decreto-legge n. 246 del 1938 e decreto legislativo luogotenenziale n. 458 del 1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi:
1. computer senza collegamento Internet;
2. computer con collegamento Internet tramite modem analogico (56k);
3. computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl);
4. computer senza monitor;
5. monitor senza computer;
6. modem Adsl;
7. modem analogico 56k;
8. ipod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze video;
9. videocellulare;
10. videocitofono;
11. videocamera digitale con display;
12. macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video;
13. videoregistratore Vhs;
14. riproduttore Dvd;
15. decoder.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che solo gli apparecchi televisivi (cd. "televisione") sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alla disposizione recata dall'articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, il detentore di "(...) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto. (...)".
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha ribadito che "(...) il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (...), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico. (...).".
La Consulta, tra l'altro, ricorda come oramai rappresenti un suo consolidato orientamento ritenere che il canone di abbonamento alla televisione vada configurato come "imposta" e non come "tassa" (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella sentenza n. 284 del 2002).
Sull'argomento in trattazione è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'ente Rai dall'altro, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione - SS.UU. del 20 novembre 2007, n. 24010).
Per quanto attiene, invece, l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone RAI, si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 284 del 2002, sopra citata, ha precisato che: "non è fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, è la detenzione degli apparecchi (ed è questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole.".
In merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo si fa presente che detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. In ragione di ciò, al predetto Ministero, con nota n. 67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la problematica in trattazione.
In conclusione, la soluzione della problematica concernente l'assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte di detentori di computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder così come elencati nel quesito in esame, è correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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