Istanza di interpello - Scioglimento e trasformazione agevolata delle società non operative - Articolo 1, commi 111 e seguenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - ALFA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 17.05.2007
Con l'istanza di interpello in esame è stato esposto il seguente
Quesito
L'ALFA S.r.l. (di seguito, in breve, la "Società"), che ha come oggetto sociale la gestione di alberghi, ristoranti e bar, rientra tra quelle considerate non operative sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Considerato che la Società è composta da 4 soci persone fisiche nonché da una società semplice, l'istante chiede se può fruire della disciplina dello scioglimento e della trasformazione agevolata prevista dall'articolo 1 commi 111 e seguenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007).
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene di poter fruire della procedura di scioglimento e trasformazione agevolata anche se la compagine sociale della Società non è composta da tutti soci persone fisiche. A parere del contribuente, infatti, la procedura agevolata dello scioglimento e della trasformazione dovrebbe essere estesa anche a quelle società che annoverano tra i propri soci delle società semplici, il cui reddito è determinato con le stesse regole previste per le persone fisiche.
Parere dell'Agenzia
I commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007 hanno previsto un regime fiscale agevolato per consentire alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 di uscire dal regime d'impresa, deliberando lo scioglimento (con conseguente cessione a titolo oneroso dei beni o assegnazione degli stessi ai soci) o la trasformazione in società semplice.
La stessa norma prevede che l'accesso al regime agevolato dello scioglimento o della trasformazione sia subordinato alla circostanza che tutti i soci della società siano persone fisiche (cfr. circolare del 4 maggio 2007, n. 25/E,).
La ratio di tale ultima precisazione è quella di favorire la fuoriuscita dei beni detenuti dalla società in regime d'impresa a favore di quei soci, persone fisiche, che determinano il proprio reddito secondo regole diverse da quelle previste per la determinazione del reddito d'impresa.
Si evidenzia, al riguardo, che l'intento voluto dal legislatore risulta comunque realizzato anche nell'ipotesi in cui i soci della società siano rappresentati da società semplici.
Anche in tale circostanza, infatti, i beni fuoriescono da un regime d'impresa per confluire in un regime impositivo, quello delle società semplici, sostanzialmente assimilato al regime fiscale previsto per le persone fisiche.
Ciò considerato, si ritiene che la Società potrà fruire, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa in commento e recentemente chiariti con la circolare n. 25/E del 2007, del regime fiscale agevolato previsto per lo scioglimento e la trasformazione dai commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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