Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. CAF IMPRESE ..... Assistenza fiscale alle imprese in caso di esclusione dall'applicazione degli studi di settore
Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 20.03.2008
QUESITO
La società a responsabilità limitata CAF Imprese ....., ha formulato la presente istanza di interpello per ottenere chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che esclude dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora imposta sul reddito delle società) tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi.
A giudizio dell'istante, considerato il generico riferimento contenuto nella norma e le recenti modifiche intervenute in materia, non risulta chiaro quali cause di inapplicabilità degli studi rilevino ai fini dell'esclusione delle imprese dall'assistenza fiscale, in base al disposto dell'articolo 34 del d.lgs 241 del 1997.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che, ai fini dell'esclusione delle imprese dall'assistenza fiscale, debbano essere considerate le ipotesi in cui alle stesse non si applicano gli studi di settore in ragione dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, mentre non dovrebbero assumere rilievo le altre situazioni di fatto, contingenti e transitorie (primo o ultimo anno di attività, periodo di non normale svolgimento), previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Qualora, infatti, fosse dato rilievo a queste ultime cause di esclusione, di carattere contingente e transitorio, previste dal richiamato articolo 10, potrebbe verificarsi che, al momento in cui si determina la causa di esclusione, il caf-imprese abbia già prestato la propria attività di assistenza fiscale.
PARERE
L'articolo 34 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che i caf-imprese prestano assistenza fiscale alle imprese. In particolare, l'articolo 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dispone che "i CAF-imprese prestano l'attività di assistenza fiscale a favore delle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonché a favore dei soci di società di persone, dei partecipanti all'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale".
Come chiarito con la Circolare 17 giugno 1999 n. 134, l'assistenza fiscale può essere prestata a favore delle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Secondo il dato testuale dell'articolo 34 citato, i richiamati Caf non possono, invece, prestare l'assistenza fiscale alle imprese soggette ad Ires tenute alla nomina del collegio sindacale e, per ciò che in tale sede rileva, a quelle che operano al di fuori dell'area operativa degli studi di settore.
Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, per comprendere l'ambito applicativo del richiamato divieto è opportuno individuare le cause di inapplicabilità ai soggetti Ires delle disposizioni concernenti gli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante "Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento", come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007).
Preliminarmente si osserva che, stante la genericità del richiamo contenuto nel citato articolo 34 alle cause di esclusione dagli studi di settore, il rinvio ha natura di rinvio formale o dinamico, con la conseguenza che, per individuare le cause di esclusione dagli studi di settore, si dovrà fare riferimento alle relative disposizioni vigenti al momento in cui viene operato il rinvio.
Attualmente, anche alla luce di quanto chiarito con la circolare n. 110/E del 1999 e delle sopravvenute modifiche alla normativa di settore, costituiscono cause di esclusione dall'applicazione degli studi:
1) l'aver dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, comunque di ammontare superiore a 7,5 milioni di euro;
2) l'aver iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, salvo che la cessazione e l'inizio dell'attività avvenga, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, ovvero costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
3) determinare il reddito con criteri "forfetari";
4) esercitare l'attività di vendita a domicilio;
5) trovarsi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;
6) essere classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata. Con riferimento al quesito posto, si è dell'avviso che debbano essere escluse dall'assistenza fiscale le imprese per le quali ricorra una qualsiasi delle cause esclusione dagli studi di settore, non potendo essere attribuita maggiore rilevanza all'una o all'altra, in assenza di una diversa disposizione normativa. Del resto, nella Relazione illustrativa del decreto legislativo recante norme integrative e correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si fa riferimento indistintamente a tutte le cause di esclusione, ove è chiarito che "In considerazione della rilevanza che gli studi di settore assumono nei confronti delle imprese associate alle associazioni sindacali di categoria che possono costituire i Centri sono state escluse dall'assistenza fiscale quelle alle quali non sono applicabili gli studi di settore..".
Anche la richiamata circolare n. 134/E del 1999 - con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di assistenza fiscale - nell'individuare le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore che integrano il divieto di assistenza fiscale alle imprese, rinvia espressamente al paragrafo 6.2 della circolare n. 110/E del 21 maggio 1999, in cui trovano elencazione tutte le cause di esclusione dagli studi al momento vigenti, anche quelle legate a situazioni di fatto, contingenti e transitorie.
Del resto, l'impresa che intende avvalersi dell'assistenza fiscale può conoscere preventivamente le cause di esclusione dagli studi sopra elencate, in quanto le stesse sono determinate da scelte dell'impresa relative alle modalità di svolgimento della propria attività, a criteri di determinazione del reddito, o sono diversamente legate al verificarsi di presupposti (ricavi dichiarati superiori ad un determinato ammontare) nel precedente periodo d'imposta.
Si ipotizzi il caso di un impresa che, per il primo anno di attività, non può avvalersi dell'assistenza fiscale in quanto esclusa dall'applicazione degli studi. Non vi è dubbio che, nel secondo anno di attività, la stessa potrà decidere se avvalersi o meno dell'assistenza, posto che saranno noti i ricavi prodotti nell'anno precedente e le eventuali scelte che possono determinare, per l'anno in corso, una causa di esclusione.
Con specifico riferimento alla causa di esclusione legata al verificarsi di un periodo di non normale svolgimento dell'attività, a titolo esemplificativo, si considerano tali:
- i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva o in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali (purché la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività);
- il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Anche in tali casi, dunque, la causa di esclusione deriva da una specifica scelta del contribuente ed è, dunque, preventivamente determinabile.
Ai fini che in tale sede maggiormente rilevano, si considerano inoltre periodi di non normale svolgimento dell'attività quelli nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito l'istante rileva che, poiché il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività, gli effetti dell'eventuale assistenza fiscale prestata per tale periodo verrebbero meno sin dall'inizio, con evidente nocumento della certezza giuridica dei rapporti.
Al riguardo si è dell'avviso che tale perplessità non sia fondata, posto che, per periodo che precede l'inizio della liquidazione, deve intendersi il "periodo immediatamente antecedente alla messa in liquidazione" che, ai sensi dell'articolo 182, comma 1, del TUIR è quello compreso tra l'inizio dell'esercizio ordinario e l'inizio della liquidazione, ossia il periodo successivo a quello in cui è stata prestata l'assistenza fiscale, nel caso prospettato dall'istante.
Per concludere, la scrivente è dell'avviso che, in assenza di una norma primaria che escluda la rilevanza di taluna delle cause di esclusione dagli studi ai fini dell'articolo 34 del d.lgs n. 241 del 1997, non possano avvalersi dell'assistenza fiscale le imprese per le quali ricorra una qualsiasi delle cause di esclusione dagli studi di settore attualmente previste dall'ordinamento.
In ultima analisi si osserva che, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 195 del 31 maggio 1999, "i parametri non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146". Pertanto, le cause di esclusione dagli studi di settore che determinano il divieto di assistenza fiscale, rilevano anche nei confronti dei soggetti sottoposti ai parametri.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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