Istanza di interpello - Trattamento Iva progetto di forestazione - ALFA - S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 27.03.2008
La Direzione Regionale del ..... ha trasmesso un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla ALFA S.r.l., concernente il corretto inquadramento tributario applicabile relativamente alla fattispecie di seguito specificata
Quesito
La Società istante, avente ad oggetto "altre attività di servizi alle imprese", realizza e gestisce un progetto di forestazione volto a compensare le emissioni di gas serra (anidride carbonica CO2) di una discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti urbani secondo la vecchia classificazione). Tale attività è finalizzata alla diminuzione e al
controllo delle emissioni della discarica, attraverso l'aumento dell'assorbimento della anidride carbonica emessa in atmosfera dalla stessa discarica per la degradazione del rifiuto deposto.
A tal fine, la società - come affermato nell'istanza - "utilizza le quote di tariffa a questo scopo incamerate dal gestore dell'impianto, al quale emette fatture corrispondenti a stralci di avanzamento del progetto stesso".
In relazione alla suddetta attività, la Società chiede di conoscere se possa trovare applicazione l'aliquota Iva del 10 per cento prevista per le attività di gestione dei rifiuti di cui al numero 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.
Soluzione prospettata
L'istante rileva che una delle modalità di smaltimento dei rifiuti previste dalla legge è il loro conferimento presso una discarica autorizzata a riceverli, a fronte del pagamento da parte dei conferitori (siano essi comuni o imprese) di una tariffa per tonnellata che tiene conto dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto.
All'interno della tariffa possono essere inserite anche quote destinate a interventi di forestazione finalizzati all'assorbimento dell'anidride carbonica emessa dalla discarica, in coerenza con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto.
Ai fini della fatturazione a comuni e imprese, il gestore della discarica applica l'aliquota IVA del 10 per cento sull'importo previsto per lo smaltimento in discarica, determinato sulla base della tariffa applicabile, espressa in euro/tonnellata, e della quantità effettivamente smaltita.
Secondo l'istante, qualora si realizzino interventi a compensazione delle emissioni inquinanti della discarica, essi sono da considerarsi in modo del tutto analogo alla gestione dell'impianto stesso, in quanto collegati al controllo delle sue emissioni e finalizzati alla diminuzione dell'impatto ambientale.
Pertanto, la società è del parere che le attività di progettazione e realizzazione di interventi forestali compensativi, così come le attività di monitoraggio e controllo della quantità di CO2 fissata dalle piante, possano essere assoggettate all'aliquota ridotta Iva del 10 per cento.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il n. 127-sexiesdecies della Tabella, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, assoggetta all'aliquota ridotta del 10 per cento le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto (...)".
A decorrere dal 29 aprile 2006, il citato D.Lgs. n. 22 del 1997 è stato abrogato dall'articolo 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. I richiami operati dal citato n. 127-sexiesdecies al D.Lgs. n. 22 del 1997 devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006.
In definitiva, l'aliquota IVA ridotta di cui alla disposizione sopra citata trova applicazione alle prestazioni di servizi relativi alla gestione, stoccaggio e deposito temporaneo - previste dall'articolo 183, comma 1, lettere d), l) e m), del D.Lgs. n. 152 del 2006 - di rifiuti urbani di cui all'articolo 184, comma 2, e di rifiuti speciali di cui alla lettera g) del comma 3, dell'art. 184 del medesimo decreto.
Ai sensi del citato articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, si intende:
- per gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura (lettera d));
- per stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti prima di una delle operazioni di smaltimento, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali per sottoporli a un'operazione di recupero (lettera l));
- per deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti (lettera m)).
Nel caso di specie, si osserva che la realizzazione e la gestione del progetto di forestazione, realizzato dalla società istante per compensare le emissioni di gas serra di una discarica per rifiuti non pericolosi, non appare riconducibile ad alcuna delle operazioni richiamate dalla disposizione agevolativa in oggetto.
La scrivente ritiene, pertanto, confermando il parere della Direzione regionale, che le prestazioni relative al suddetto progetto debbano scontare l'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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