Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 02.10.2006

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. BANCA Alfa S.P.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 02.10.2006

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 13 del DL n. 269 del 2003, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Banca Alfa S.p.A. (di seguito, "la Banca") ha intenzione di sottoscrivere una parte dello "Strumento finanziario di partecipazione" (di seguito " lo Strumento") emesso dalla "Società Regionale di Garanzia Beta" (di seguito, "Società di Garanzia"), società cooperativa per azioni a mutualità prevalente, che svolge l'attività di prestazione di garanzia fideiussoria relativa a finanziamenti a medio-lungo termine concessi ai soci cooperatori.
In particolare, tale Strumento, emesso ai sensi degli articoli 2526, 2346, 2351 e 2541 del codice civile, presenta le seguenti caratteristiche così come descritte nella bozza di regolamento di emissione:
- lo Strumento non prevede alcuna remunerazione per i suoi sottoscrittori;
- gli importi relativi allo Strumento saranno imputati a specifica riserva del Patrimonio netto (articolo 22, comma 1, lettera e) dello statuto sociale) da utilizzare per la copertura di eventuali perdite della società derivanti dall'escussione di garanzie prestate o per l'effettuazione di appositi accantonamenti a fronte dei rischi derivanti dalle garanzie stesse;
- lo Strumento è emesso a tempo indeterminato ed i sottoscrittori hanno la facoltà di recesso non prima che siano decorsi dieci anni dal versamento degli importi sottoscritti. In caso di recesso il rimborso avverrà sulla base della consistenza della riserva ex articolo 22, comma 1, lettera i), dello statuto sociale risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui ha efficacia il recesso.
Ciò premesso, la Banca chiede di conoscere il parere della scrivente circa il corretto trattamento fiscale delle somme relative alla sottoscrizione dello Strumento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Banca ritiene che, in base al combinato disposto degli articoli 13, comma 10 e comma 49, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2003, n. 326) e dell'articolo 99, comma 3, del testo unico per le imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), le somme relative alla sottoscrizione dello Strumento emesso dalla Società siano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore al 2 per cento del proprio reddito di impresa. Ciò in quanto, sostiene l'istante, le norme sopra richiamate qualificano, sotto un profilo fiscale, le somme corrisposte per la sottoscrizione dello Strumento come contributi a fondo perduto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 14 novembre 2003 n. 326, disciplina l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
Come già chiarito nella circolare n. 28/E del 21 giugno 2004, con tale articolo il legislatore ha inteso riordinare l'attività di garanzia collettiva dei fidi introducendo una compiuta disciplina dell'attività e dei soggetti legittimati al relativo esercizio tale da incentivare l'aggregazione di questi ultimi e consentirne l'ingresso nel settore dei soggetti finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Il regime tributario dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei Confidi è racchiuso nei commi che vanno da 45 a 51 dell'articolo 13 sopra richiamato.
In generale, ai fini delle imposte sui redditi i Confidi si considerano enti commerciali (articolo 73, lettere a) e b), del TUIR). Essi, pertanto, devono essere assoggettati al regime degli enti commerciali sia sotto il profilo del trattamento tributario, sia sotto quello degli adempimenti. Il reddito complessivo dei Confidi configura, pertanto, reddito di impresa, dovendo essere determinato secondo le disposizioni previste dal Titolo II, capo II, Sezione I, del TUIR.
In deroga alla tassazione ordinaria del reddito di impresa, l'articolo 13 sopra richiamato, al comma 46, ha previsto che il reddito realizzato da tali soggetti sia determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel TUIR medesimo. Inoltre, ai sensi del comma 18 del medesimo articolo, è vietato ai Confidi di distribuire avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie, e ciò anche in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.
Il comma 49 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 dispone altresì che "le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del TUIR" (attuale articolo 99, comma 3). Tale ultima disposizione prevede che "i contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione". L'ultimo inciso del comma 49 dell'articolo 13 sopra citato prevede che il trattamento tributario sopra descritto "si applica anche alle imprese e gli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge".
Da ciò consegue, come precisato nel documento di prassi sopra richiamato, che le imprese consorziate o socie possono dedurre dal reddito le quote di partecipazione e i contributi nell'esercizio in cui vengono materialmente pagati se e nella misura in cui gli stessi risultino dovuti in base a formale delibera del Confidi. La medesima disciplina fiscale trova applicazione anche ai contributi corrisposti ai Confidi, per sostenerne l'attività, corrisposti da enti pubblici e privati o da imprese di maggiori dimensioni che non possono farne parte, ovvero che non possono diventare socie degli stessi. Tuttavia, in tale ipotesi la deducibilità non è totale, ma limitata ad un ammontare complessivo pari al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato dai soggetti eroganti.
Ciò posto, con riferimento al trattamento tributario delle somme relative alla sottoscrizione da parte dell'istante di una quota dello Strumento emesso dalla Società, in ragione delle particolari caratteristiche di tale Strumento la scrivente ritiene che alle stesse non sia applicabile la disciplina prevista per le quote di partecipazione e per le somme corrisposte a titolo di contributi.
Le somme versate per la sottoscrizione di tale Strumento, infatti, non sono assimilabili, sotto un profilo fiscale, a quelle versate a titolo di contributo o di quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale di Confidi, disciplinate dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 e che rappresentano elargizioni liberali a fondo perduto.
Diversamente, le somme utilizzate per la sottoscrizione di una quota dello Strumento non sono versate a fondo perduto in quanto la bozza del regolamento di emissione prevede che in caso di recesso il sottoscrittore dello Strumento ha diritto al rimborso delle somme a suo tempo corrisposte, sulla base della consistenza della riserva ex articolo 22, comma 1, lettera i), dello statuto sociale risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui ha efficacia il recesso.
Pertanto, la circostanza che sulla base di un conferimento in denaro venga emesso uno strumento finanziario comporta di fatto il riconoscimento al suo portatore di un diritto di credito - seppur subordinato - relativo alla restituzione della somma versata. Tale ipotesi ben si differenzia dal versamento di un contributo a fondo perduto da parte di un soggetto che, con lo scopo di sostenere l'attività di Confidi, effettua una dazione di denaro senza diritto alcuno alla restituzione di quanto versato, sostenendo, quindi, un onere immediato e definitivo.
Inoltre, la sottoscrizione dello Strumento non può, per sua natura, essere assimilata all'acquisto di una quota di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale di Confidi, perché solo al ricorrere di tali fattispecie è prevista l'acquisizione dello status di socio di Confidi a cui corrisponde, tra l'altro, una partecipazione agli utili ed alle perdite societarie, nonché una responsabilità, nei limiti delle quote di capitale sottoscritte, per le obbligazioni sociali.
Pertanto, la scrivente ritiene che la somma versata per la sottoscrizione della quota dello Strumento non può usufruire del medesimo regime fiscale dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 99 del TUIR e che nell'ipotesi in cui venga esercitata la facoltà di recesso, occorrerà verificare se l'eventuale spread negativo (pari alla differenza tra la somma originariamente versata per la sottoscrizione dello Strumento e quella ricevuta a titolo di rimborso) possa costituire e in quale misura una perdita deducibile.

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