Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 27.03.2008

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - imposta di bollo - Art. 21-bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Istanze presentate da produttori agricoli al fine di ottenere il risarcimento di danni causati da animali selvatici
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 27.03.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 21-bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Ministero dell'Ambiente fa presente che con istanza di interpello del ......, l'Ente Parco Nazionale ...... ha sottoposto all'attenzione della Direzione regionale la problematica relativa all'assoggettabilità all'imposta di bollo delle istanza presentate da taluni soggetti al fine di conseguire il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.
In risposta al quesito la Direzione regionale ha ritenuto che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 21-bis della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, possa essere applicata esclusivamente con riferimento alle istanze presentate, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati alle coltivazioni da animali selvatici, da produttori agricoli e non a quelle inoltrate da privati cittadini.
A fronte del parere espresso dalla Direzione regionale il Ministero dell'ambiente chiede a questa Agenzia una complessiva riflessione in ordine al regime tributario che deve assistere la presentazione delle istanze in discorso, onde consentire ai competenti Enti Parco di esercitare le attribuzioni ai medesimi rimesse entro coordinate di sicura legittimità; e ciò avuto riguardo al fatto che la legittimazione alla presentazione di istanze di indennizzo per danno da fauna selvatica non fa esclusivamente capo ai produttori agricoli, ma anche ai privati cittadini, i quali, in ragione della titolarità o della conduzione di fondi, ovvero dell'esercizio di attività agro-forestali o zootecniche lamentino a tale titolo ragioni di pregiudizio.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che l'istanza non può essere trattata alla stregua di un interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, che disciplina la procedura di interpello, è previsto che: "L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: (...) b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza".
Nel caso in esame l'istanza presentata dal ministero dell'Ambiente è tesa ad una complessiva riflessione in ordine al regime tributario che deve assistere la presentazione delle istanze in discorso in relazione all'esenzione prevista dall'articolo 21-bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99.
Con riferimento al quesito in esame, in via preliminare si osserva che l'articolo 3 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio per "Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".
Tale disposizione di carattere generale, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 21 - bis della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, subisce una deroga, per effetto della quale si esentano in modo assoluto dall'imposta di bollo le "Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1059, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia".
In relazione a questa ultima disposizione l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con le risoluzioni n. 101 del 3 luglio 2001 e n. 291 del 9 settembre 2002, nelle quali si è precisato che sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del predetto art. 21-bis della tabella, le istanze presentate dai produttori agricoli volte ad ottenere il risarcimento dei danni causati alle coltivazioni da animali selvatici.
Sulla base di quanto sopra precisato, si ritiene che il beneficio dell'esenzione in esame spetta alla generalità dei soggetti che operano in agricoltura in quanto legittimati alla presentazione di istanze di indennizzo per danno da fauna selvatica.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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