Risoluzione Agenzia Entrate n. 11/E del 06.02.2024

RISOLUZIONE N. 11/E










Roma, 6 febbraio 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi - Articolo 1, commi da 58 a 62,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197

L’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che

nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui

all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori

a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori

di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia

scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%,

alle condizioni ivi indicate.

Con risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E, sono stati istituiti i codici tributo per il

versamento, tramite modello F24, dell’imposta in parola applicata dal sostituto d’imposta.

Tale imposta, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta e qualora ne ricorrano i

presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della

dichiarazione dei redditi.

Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la

compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di

dichiarazione, si istituisce il seguente codice tributo:

“1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


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liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione

Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,

ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di

riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero

dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.


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