Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - N. 954-576/2007 – Trattamento IVA delle manutenzioni portuali - Articolo 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 31.03.2008
Con istanza d’interpello, concernente l’esatta applicazione dell’articolo 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Quesito
La società “ALFA s.r.l.” (di seguito “la società”) è risultata aggiudicataria di una gara indetta dall’assessorato ai lavori pubblici della Regione … in relazione a lavori di messa in sicurezza e consolidamento del molo di sopraflutto del porto di …., i cui corrispettivi verranno fatturati in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 9, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Società chiede se tale trattamento fiscale possa trovare applicazione anche ai corrispettivi dei subappalti eventualmente stipulati con i terzi, ai contratti aventi ad oggetto “noli a caldo ed a freddo”, nonché agli acquisti di beni e servizi.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
La Società non prospetta alcuna soluzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 9, n. 6) del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che i “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (…)” fruiscono del trattamento di non imponibilità IVA.
Dette prestazioni di servizi, secondo l’articolo 3, comma 13, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165, devono “riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti (…), intendendosi compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente”.
L’articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito inoltre che “la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.”
Dal contesto normativo riportato si evince che i servizi in esame devono presentarsi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento, etc. (tra le altre, risoluzione 16 novembre 1987, n. 505309).
Sono escluse dall’ambito applicativo del menzionato articolo 9, n. 6) le mere forniture di beni e servizi (cfr. risoluzione 23 luglio 2002 n. 247), le quali non danno luogo agli interventi di carattere strutturale cui fa riferimento la norma fiscale in esame.
Giova precisare che con specifico riferimento alla progettazione la Cassazione (tra le altre, sentenza 19 aprile 2001, n. 5798) ha riconosciuto la sua immediata riferibilità alla manutenzione portuale nel senso sopra emerso.
Dal tenore delle norme in esame, che riguardano le prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, si evince che il trattamento di non imponibilità IVA può essere applicato alle predette prestazioni solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale; dette prestazioni possono quindi essere rese:
- dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
- dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
- per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (ad esempio prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie si ritiene che - oltre all’appalto principale dei servizi in esame - anche i subappalti, stipulati dalla Società ed aventi ad oggetto la realizzazione dei medesimi servizi dell’appalto principale, potranno scontare il trattamento di non imponibilità IVA, previsto dal menzionato articolo 9 n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto concerne i c.d. “noli a caldo” (con operatore ovvero compresi di montaggio e/o smontaggio) - da ricondurre, come affermato nella risoluzione 3 agosto 2007, n. 205, alla categoria dei contratti di noleggio – non si è in presenza di un contratto di risultato (opere di manutenzione portuale), in quanto manca uno degli elementi tipici di tale contratto (l'autonomia organizzativa).
In tal caso il prestatore - come sembra emergere anche dai contratti trasmessi ad integrazione della documentazione allegata all’interpello - viene chiamato ad eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente: non potendo ravvisarsi le condizioni dei contratti di appalto o di risultato, il regime di non imponibilità non potrà trovare applicazione.
Al contrario, qualora oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio con operatore, ma la complessa realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto o di risultato (caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato avente ad oggetto lavori di manutenzione portuale), dall'assenza del vincolo di subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, si ritiene che torni applicabile il trattamento fiscale in esame.
I contratti di “nolo a freddo”, quali contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), invece, non possono mai configurarsi come contratti di risultato.
Al pari delle forniture di singoli beni e servizi, infatti, le relative prestazioni non sono riconducibili a contratti di risultato e devono scontare, pertanto, le aliquote previste dal decreto IVA in relazione a ciascun singolo bene o servizio.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale …, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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