Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 01.03.2023

RISOLUZIONE N. 12/E









Roma, 1° marzo 2023

OGGETTO: Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento
operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione
annuale dei redditi

Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni

dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla

dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue.

Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in

corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di

fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle

relative imposte (seconda colonna).

Codici tributo per versamenti da ravvedimento

Codice tributo
per il

versamento
delle imposte

“8940” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative
addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 d.lgs. n.
23/2011 1840

1841
1842 “1940” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative

addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - art. 3 d.lgs. n.
23/2011

“8941” Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a
tassazione separata

4200
“1941” Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a

tassazione separata



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

Codici tributo per versamenti da ravvedimento

Codice tributo
per il

versamento
delle imposte

“8942” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili
situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel
territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011

4041
4044
4045 “1942” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili

situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel
territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011

“8943” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio
dello stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011

4043
4047
4048



“1943” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio
dello stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011

“8944” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime
forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva
regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011

1790
1791
1792
1793
1794
1795

“1944” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime
forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva
regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011

“8945” Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre
imposte sostitutive

In relazione alla
fattispecie
oggetto di

ravvedimento “1945” Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte
sostitutive

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono

esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento

del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

3

***********

Con la presente risoluzione sono, altresì, soppressi i seguenti codici tributo:

? “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle

imposte sui redditi”;

? “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art.

13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;

? “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

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L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 2

maggio 2023.

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