Risoluzione Agenzia Entrate n. 123 del 07.11.2006

Istanza di interpello - Art.1 della legge n. 398 del 1991 - Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 123 del 07.11.2006

QUESITO
L'associazione sportiva dilettantistica Alfa, che ha optato per il regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, chiede di conoscere quale sia il regime tributario da applicarsi ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi nel caso in cui essa superi, durante il periodo d'imposta, il limite di importo di 250.000 euro.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Relativamente all'IVA, l'associazione interpellante ritiene che qualora il limite di importo di 250.000 euro venga superato in corso d'anno, l'applicazione dell'imposta secondo il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui il predetto limite viene superato.
Ai fini delle imposte sui redditi, Alfa ritiene che in caso di superamento nel corso del periodo d'imposta del limite di 250.000 euro, il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991 deve, comunque, essere applicato ai proventi annuali complessivamente realizzati.
In subordine, nell'ipotesi in cui non dovesse essere condiviso l'orientamento interpretativo sopra rappresentato ai fini delle imposte sui redditi, l'associazione istante ritiene di poter adottare due distinti regimi tributari e contabili nell'ambito dello stesso periodo d'imposta:
- nella prima frazione dell'anno, fino al mese di superamento del limite di 250.000 euro, potrebbe essere applicato il regime agevolato di cui alla citata legge n. 398 del 1991;
- nella seconda frazione dell'anno, l'associazione potrebbe tenere una contabilità analitica con redazione di un rendiconto a costi e ricavi, con applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che "le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni (...)" possono optare per i particolari regimi agevolativi previsti ai fini IVA e delle imposte sui redditi dai successivi articoli della stessa legge n. 398.
L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'estendere, al comma 1, l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, ha, fra l'altro, elevato, al comma 2, a 250.000 euro il limite massimo dell'importo dei proventi fissato dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999.
I regimi agevolativi previsti dalla citata legge n. 398 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche sono i seguenti.
L'articolo 2, comma 3, stabilisce che "per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
L'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 ai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 è stata confermata dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1999, n. 544.
Ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 2, comma 5, della stessa legge n. 398 prevede che "in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi (...) il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali".
In sintesi, ai fini IVA, l'agevolazione in favore dei soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 398 consiste, sostanzialmente, nell'applicabilità del regime speciale di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, mentre per le imposte sui redditi è prevista l'applicabilità all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali del coefficiente di redditività pari al 3 per cento, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
A favore dei medesimi soggetti, l'articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 citato prevede, altresì, adempimenti contabili semplificati che sostituiscono quelli già stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 398 del 1991.
Ciò premesso, si osserva che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 398 del 1991 stabilisce che "nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni (ora 250.000 euro), cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato".
L'anzidetta norma prevede, in sostanza, la cessazione dell'applicabilità delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 398 in capo ai soggetti che durante il periodo d'imposta abbiano conseguito proventi per un importo superiore a 250.000 euro, con effetto dal mese successivo a quello in cui detto limite è superato, senza distinguere, a tal fine, fra il regime agevolativo IVA e quello delle imposte sui redditi.
Con circolare n. 1 dell'11 febbraio 1992, parte 2, è stato precisato, in proposito, che qualora vengano meno i requisiti per fruire delle disposizioni recate dalla medesima legge n. 398 "nel corso di uno stesso periodo d'imposta possono eventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari. In definitiva, gli obblighi degli adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA così come i criteri di determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilità semplificata ed, eventualmente, in ordinaria, nonché gli adempimenti IVA nei modi normali permangono fino al momento dal quale ha effetto l'eventuale opzione e vengono ripristinati dal momento in cui cessa l'effetto dell'opzione medesima".
Da quanto sopra consegue che, con riguardo sia all'IVA sia alle imposte sui redditi, il venir meno durante il periodo d'imposta dei requisiti necessari per l'applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni determina, secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 1 del 1992, l'applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso oggetto di interpello, si ritiene che qualora l'Associazione sportiva istante consegua nel periodo d'imposta proventi per l'esercizio di attività commerciali superiori a 250.000 euro, si determinano sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
1) dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l'IVA sarà applicata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni;
2) dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d'imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti contabili.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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