Risoluzione Agenzia Entrate n. 129 del 06.06.2007

Istanza di interpello - Tabella A, parte II del DPR n. 633 del 1972 - Applicabilità dell'aliquota IVA del 4 per cento agli atti e pubblicazioni dell'Assemblea regionale siciliana - Assemblea regionale siciliana
Risoluzione Agenzia Entrate n. 129 del 06.06.2007

QUESITO
L'Assemblea regionale siciliana, organo legislativo della Regione Sicilia, riferisce di stipulare convenzioni con le tipografie per la stampa degli atti e delle proprie pubblicazioni istituzionali.
Ciò premesso, l'interpellante chiede di sapere se le prestazioni relative alla stampa degli atti e pubblicazioni dell'Assemblea regionale siciliana poste in essere dalle tipografie con essa convenzionate siano assoggettabili all'aliquota IVA pari al 4 per cento, ai sensi della previsione recata dal n. 35) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Assemblea regionale siciliana, quale organo legislativo di una regione a statuto speciale, ritiene che l'attività legislativa da essa svolta a livello regionale sia analoga, sotto il profilo costituzionale, a quella svolta dal Parlamento a livello nazionale.
L'interpellante ritiene che l'equiparazione fra le funzioni legislative da essa svolte e quelle esercitate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sia riconosciuta anche dal punto di vista tributario.
In particolare, l'Assemblea regionale siciliana richiama le istruzioni ai modelli IRAP e 770 nonché la disposizione di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che, in materia di ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, fa riferimento, congiuntamente, alle "amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, (...)".
L'interpellante fa riferimento, inoltre, al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 che, nel recare norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, stabilisce, all'articolo 4, che fra le entrate spettanti alla predetta Regione sono comprese anche quelle che "sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione".
Pertanto, l'interpellante ritiene che l'aliquota IVA del 4 per cento prevista per le prestazioni relative alla stampa di atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dal n. 35 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 sia applicabile anche qualora dette prestazioni siano svolte in favore dell'Assemblea regionale siciliana.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 elenca, fra i beni e i servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento, al n. 35), "le prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
La disposizione recata dal n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 prevede l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4 per cento, fra l'altro, al corrispettivo pagato dall'amministrazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai soggetti che svolgono le prestazioni relative alla composizione, il montaggio, la duplicazione, la legatoria e la stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera e del Senato.
La norma di cui al citato n. 35), nel presupporre l'esistenza di un rapporto fra i soggetti che provvedono a prestare i servizi sopra richiamati (ad es. tipografie) e le due Camere del Parlamento (soggetti committenti), prevede l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4 per cento sui corrispettivi relativi ai servizi di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Dalla formulazione letterale della norma in argomento emerge che le prestazioni destinatarie dell'aliquota IVA del 4 per cento sono esclusivamente quelle relative agli atti e alle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Ciò premesso, con riferimento al caso oggetto di interpello, si ritiene che le prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa di atti e pubblicazioni dell'Assemblea regionale siciliana non possono essere destinatarie della disposizione recata dal n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972.
L'indicazione chiara e tassativa dei soggetti a cui sono resi i servizi destinatari dell'aliquota IVA ridotta (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) consente, infatti, di circoscrivere l'ambito di applicazione della norma in commento esclusivamente alle prestazioni relative agli atti e alle pubblicazioni delle due Camere del Parlamento nazionale.
Si fa presente, inoltre, che, atteso il carattere agevolativo della norma recata dal n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, detta disposizione, in base ai principi generali, non è suscettibile di interpretazione analogica.
L'applicazione delle disposizioni recate dal citato n. 35) della Tabella A, parte II oltre i casi in esso espressamente considerati contrasterebbe, peraltro, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, secondo la quale le disposizioni di carattere agevolativo in materia di IVA devono essere interpretate restrittivamente (cfr. sentenza causa C-185/89 del 26 giugno 1990; sentenza causa C-216/97 del 7 settembre 1999; sentenza causa C-150/99 del 18 gennaio 2001).
Si precisa, inoltre, che l'applicabilità della previsione di cui al n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 alle prestazioni relative agli atti e alle pubblicazioni dell'Assemblea regionale siciliana non può essere dedotta sulla base della disposizione richiamata dall'interpellante.
In particolare, l'articolo 29, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, al quale si riferisce l'istante, prevede che "le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma".
Detta norma si limita, in primo luogo, ad individuare i soggetti che, all'atto di corrispondere somme e valori costituenti per il percipiente reddito di lavoro dipendente, sono tenuti ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La formulazione della stessa previsione, che espressamente menziona, fra le altre, le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, evidenzia, peraltro, che, nel caso in cui il legislatore ha voluto applicare ad un organo legislativo di una regione a statuto speciale la medesima disciplina tributaria prevista per le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica lo ha normativamente previsto in modo esplicito e puntuale.
Si fa presente, inoltre, che il richiamo operato dall'interpellante alle istruzioni per la compilazione del modello IRAP e al modello 770 non assume rilevanza, ai fini IVA, in quanto dette istruzioni sono finalizzate esclusivamente all'individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione dei menzionati modelli.
Nessun rilievo assume, inoltre, ai fini dell'interpretazione della disposizione contenuta nel n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, l'attribuzione statutaria dell'IVA non riscossa in Sicilia alla stessa regione.
Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene che le prestazioni relative alla stampa di atti e pubblicazioni dell'Assemblea regionale siciliana effettuate dalle tipografie con essa convenzionate siano escluse dall'ambito di applicazione dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 4 per cento prevista dal n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della Sicilia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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