Soppressione dei codici tributo 3816-3860
Risoluzione Agenzia Entrate n. 130 del 04.04.2008
Il decreto del 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze ha definito le modalità operative per l' effettuazione, a decorrere dal 1 gennaio 2008, del versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF direttamente al comune di riferimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per consentire il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef, tramite il modello F24, secondo quanto previsto dal suddetto decreto, con la risoluzione del 12 dicembre 2007, n. 368/E, sono stati istituiti i relativi codici tributo.
Inoltre, con il comunicato stampa del 14 febbraio 2008, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, limitatamente all'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti sino al 31 dicembre 2007, i pagamenti sono effettuati con i codici tributo 3816 per il versamento a saldo e 3860 per il versamento in acconto, che non richiedono l'indicazione dei singoli comuni di riferimento.
In considerazione delle innovazioni introdotte dall'applicazione delle norme contenute nel citato decreto e del tempo trascorso per il versamento nei termini delle ritenute operate a titolo di addizionale comunale all'Irpef sugli emolumenti corrisposti sino al 31 dicembre 2007, si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo:
- 3816 "addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - saldo"
- 3860 "addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - acconto"
Si precisa che l'efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo, decorrerà dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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