Risoluzione Agenzia Entrate n. 131 del 13.11.2006

IVA. Art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Territorialità delle prestazioni di servizio relative all'organizzazione di un convegno
Risoluzione Agenzia Entrate n. 131 del 13.11.2006

Con istanza di cui all'oggetto, presentata in data 9 febbraio 2006, concernente l'esatta applicazione dell' art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 5 della Convezione Italia-Olanda contro le doppie imposizioni, è stato esposto il seguente

QUESITO
Alfa è una associazione senza scopo di lucro con sede in Olanda, il cui scopo statutario è "la promozione e la partecipazione allo sviluppo di infrastrutture di informazione e telecomunicazione internazionali di elevata qualità allo scopo di ricerca e educazione". I soci di Alfa sono organizzazioni scientifiche di vari Paesi europei.
Alfa persegue i propri obiettivi tramite l'organizzazione di conferenze. In particolare, è previsto lo svolgimento di una conferenza denominata "Alfa 2006"a ...., cui interverranno circa 400 partecipanti.
L'aspetto tecnico relativo all'organizzazione della conferenza (prenotazione alberghi, fornitura stands, catering) sarà curato da una società italiana specializzata in tale attività. Al contrario Alfa percepirà dai soggetti che partecipano alla conferenza in questione:
1. le quote di iscrizione, il cui versamento avverrà tramite una pagina web appositamente predisposta, che attribuiscono il diritto a partecipare ai lavori, ad ottenere la fornitura del materiale scientifico, a partecipare alla cena sociale e ai coffee break;
2. contributi provenienti da imprese multinazionali nel settore delle telecomunicazioni per potere disporre di locali ove pubblicizzare i propri servizi e prodotti.
Tutti i predetti contributi, che saranno incassati direttamente in Olanda, sono destinati a copertura dei costi e non costituiranno utile per Alfa.
Ciò posto, la società istante richiede quale debba essere il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva dell'attività sopra descritta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Per quanto riguarda l'imposizione diretta, l'istante ritiene che sulla base della descritta fattispecie non si possa prospettare l'esistenza di una stabile organizzazione e che pertanto non vi sia produzione di utili imponibili in Italia.
Ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'istante ritiene che le attività descritte, in quanto poste in essere da un soggetto privo della qualifica di imprenditore e senza carattere di imprenditorialità, non siano rilevanti ai fini IVA. Al contempo, l'istante afferma di avere diritto al rimborso dell'IVA corrisposta sugli acquisti effettuati in Italia, ai sensi dell'art. 38ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di risolvere la questione interpretativa posta dal contribuente per quanto riguarda le imposte dirette occorre preliminarmente qualificare l'attività svolta dal medesimo.
A tale proposito si osserva che, come si evince dal sito web dell'istante, Alfa organizza abitualmente, in diverse nazioni, convegni aventi ad oggetto tematiche di carattere scientifico, attività oggettivamente qualificabile come avente natura commerciale.
Tuttavia nel caso di specie non è possibile raffigurare la costituzione di una stabile organizzazione. Infatti, la brevità dell'evento che si realizza con lo svolgimento della conferenza in questione (quattro giorni, dal 15 al 18 maggio 2006, come si evince dal sito web dell'associazione) non appare idonea a dare luogo ad stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Pertanto eventuali utili realizzati in tale occasione non saranno imponibili in Italia (art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Olanda ratificata con legge n. 305 del 26 luglio 1993).
Per quanto riguarda invece l'IVA, alla luce di quanto osservato in precedenza circa l'abitualità nell'esercizio di un'attività commerciale, la scrivente non ritiene di potere concordare con la tesi prospettata dall'istante.
Infatti, benché Alfa sia effettivamente un'associazione senza scopo di lucro ai sensi dell'ordinamento olandese, tuttavia è agevole affermare che, oltre al proprio principale scopo statutario, la medesima esercita abitualmente un'attività imprenditoriale, sia pure in via secondaria e pertanto ciò consente di attribuire alla stessa la veste di soggetto passivo d'imposta.
Fatta tale premessa, occorre esaminare il regime territoriale e fiscale applicabile alle operazioni oggetto del presente interpello.
Per quanto riguarda i servizi sub 1) si osserva quanto segue.
Alfa riceve un corrispettivo che attribuisce ai partecipanti il diritto ad accedere ai lavori della conferenza, nonché a ricevere il materiale scientifico necessario per seguire in modo proficuo il dibattito che si svolgerà in tale ambito. Inoltre, anche le quote dello stesso corrispettivo, relative alla partecipazione alla cena sociale e ai coffee break, fanno riferimento ad eventi strettamente connessi con lo svolgimento della stessa conferenza.
In conclusione, la scrivente ritiene che si tratti di una prestazione relativa ad un evento di natura culturale, territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione (art. 7, quarto comma, lett. b del D.P.R. n. 633 del 1972).
E' da ritenersi superato, pertanto, l'orientamento espresso nella risoluzione n. 189 del 17 agosto 1996, nella parte in cui questa si discosta dalle conclusioni appena tratte.
Per quanto riguarda invece i corrispettivi pagati dalle imprese multinazionali per avere a disposizione spazi al fine di pubblicizzare i propri prodotti e servizi (vedi sub 2), si osserva che le prestazioni pubblicitarie sono tassabili nel luogo del committente, se rese a soggetto passivo non residente ovvero ad un privato consumatore di Paese terzo (art. 9, par. 2, lett. e della VI Direttiva). Le medesime prestazioni, invece, sono tassabili nel luogo del prestatore se rese a privato consumatore di altro Stato membro (art. 9, par. 1, della VI Direttiva).
Inoltre, il legislatore nazionale ha esercitato la facoltà, prevista dall'art. 9, par. 3, lett. b, della VI Direttiva, di attrarre a tassazione i servizi in questione se l'utilizzo dei medesimi avviene nel territorio dello Stato (cfr. art. 7, comma quarto, lett. f) del D.P.R. n. 633 del 1972).
Pertanto, i predetti servizi, resi da un soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione europea:
- se richiesti da soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, sono imponibili nel territorio dello Stato (art. 7, quarto comma, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972);
- se richiesti da soggetti di altri Stati membri non esercenti imprese, arti o professioni sono imponibili nel Paese del prestatore, vale a dire in Olanda (art. 9, par. 1, VI Direttiva);
- se richiesti da soggetti passivi d'imposta di altro Stato membro sono tassabili in tale Stato (art. 9, par. 2, lett. e, VI Direttiva);
- se richiesti da soggetti passivi ovvero privati consumatori residenti o domiciliati in Paesi terzi sono imponibili in Italia se utilizzati nel territorio dello Stato (art.7, quarto comma, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972).
Inoltre, tenuto conto che Alfa ha effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, per recuperare l'imposta non può ricorrere alla procedura disciplinata dall'art. 38ter del D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine il soggetto istante potrà identificarsi direttamente in Italia (art. 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972) ovvero nominare un rappresentante fiscale (art. 17 secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972).
E' appena il caso di precisare, inoltre, che se alcuni tra i committenti dei servizi di cui sopra non rivestono la qualifica di soggetti passivi residenti, e quindi non possono procedere all'autofatturazione delle operazioni (art. 17 terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972), Alfa sarà comunque tenuta ad identificarsi in Italia ai fini IVA per l'assolvimento degli obblighi fiscali.

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