Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 04.04.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Deducibilità ai fini Irap dei compensi corrisposti agli amministratori - articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997
Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 04.04.2008

Quesito
La società istante, costituita sotto forma di Srl, ha qualifica di impresa artigiana in quanto la maggioranza dei soci, che detengono complessivamente una quota di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
Due soci svolgono anche funzioni di amministratori della società ed in relazione a tale attività risultano iscritti alla gestione separata INPS, nella quale versano una contribuzione ridotta in quanto iscritti anche alla gestione previdenziale prevista per gli artigiani.
I compensi percepiti in relazione all'attività di amministratore sono trattati, sotto il profilo fiscale, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tenuto conto di tale assimilazione, l'istante chiede se con riferimento ai costi sostenuti dalla società per gli uffici di amministratore, sia possibile fruire delle deduzioni Irap previste per i costi del lavoro sostenuti in relazione a personale dipendente impiegato a tempo indeterminato dall'articolo 11, comma 1, lettera a) numeri 2 e 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Tenuto conto dell'assimilazione che è stata prevista dal legislatore tra i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti ed i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, la società istante esprime l'avviso che anche in relazione a tali ultimi costi sia possibile fruire delle deduzioni Irap disposte dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 4, per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Con riferimento alla condizione che il rapporto di lavoro venga intrattenuto a tempo indeterminato, l'istante fa presente che tale caratteristica può essere attribuita anche agli incarichi di amministratore resi dai propri soci nella società, in quanto l'incarico viene espletato dai soci con carattere di continuità ed inoltre la qualifica di socio della società non è soggetta a termine finale.

Parere della Direzione
L'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore, nonché in relazione ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale qualificazione fiscale introdotta dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comporta che ai fini della determinazione dei redditi compresi nelle somme attribuite a tali soggetti trovino applicazione le medesime regole previste per la determinazione dei redditi da lavoro dipendente.
L'assimilazione disposta dal legislatore al fine di stabilire il trattamento fiscale applicabile ai predetti compensi non implica, tuttavia, una generale equiparazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai rapporti di lavoro dipendente.
La circolare n. 57/E del 18 giugno 2001, punto 7.2, ha chiarito che l'assimilazione concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
Proprio in ragione della diversa natura delle due tipologie di contratto si ritiene, pertanto, che in relazione ai costi sostenuti per rapporti di collaborazione non sia possibile beneficiare delle deduzioni dalla base imponibile Irap disposte dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in relazione a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Nella disciplina dell'IRAP vige, infatti, un generale principio di indeducibilità del costo del lavoro valevole sia nei confronti dei soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) che determinano analiticamente la base imponibile - sia nei confronti dei soggetti (enti non commerciali e pubbliche amministrazioni) che, ai fini del calcolo dell'imposta, fanno ricorso al metodo retributivo.
In deroga a tale principio, l'articolo 11, comma 1, lettera a) n. 2 e 4 del D.Lgs n. 446 del 1997 stabilisce la deducibilità di un importo pari ad euro 4.600 (5.000 per il periodo d'imposta 2007), su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Le citate previsioni normative introdotte con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) al fine di ridurre la tassazione Irap del costo del lavoro, trovano applicazione a condizione che l'impresa, nel corso del periodo d'imposta, abbia avuto in forza lavoratori dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Tale condizione non risulta realizzata con riferimento ai costi sostenuti dall'impresa in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Conformemente al parere espresso dalla Direzione Regionale delle Marche, si precisa, pertanto, che le deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2 e 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997 non possono trovare applicazione in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, per quanto oggetto della presente istanza di interpello, in relazione a compensi corrisposti ai propri soci per l'attività di amministratore.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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